Art. 21.
                    Attivita' di recupero crediti
  1.  I  concessionari  possono esercitare  l'attivita'  di  recupero
crediti  secondo   le  ordinarie  procedure   civilistiche  tenendone
separata contabilita'.
  2. Tale attivita' e' svolta attraverso strutture ed uffici distinti
da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.
  3.  Gli ufficiali  della  riscossione non  possono  in nessun  caso
svolgere le attivita' di recupero crediti od esserne coinvolti.
  4. L'attivita' di  recupero crediti non puo'  essere esercitata dai
concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state
avviate procedure di  riscossione coattiva a mezzo  ruolo. Il divieto
deve intendersi esteso anche ai  prossimi congiunti, ove si tratti di
persone  fisiche, e  alle  societa' controllate  e  collegate di  cui
all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.
 
           Nota all'art. 21:
             - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
            "Art.  2359 (Societa'  controllate e societa' collegate).
          - 1. Sono considerate societa' controllate:
            1) le societa'  in cui un'altra societa'   dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
            2)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria;
            3)  le societa'  che  sono sotto  influenza  dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
            2. Ai fini dell'applicazione dei numeri    1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i  voti spettanti a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            3.  Sono considerate  collegate  le societa'  sulle quali
          un'altra  societa'    esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza   si   presume quando  nell'assemblea ordinaria
          puo'  essere  esercitato almeno  un quinto dei voti, ovvero
          un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".