Art. 21. Attivita' di recupero crediti 1. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilita'. 2. Tale attivita' e' svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione. 3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attivita' di recupero crediti od esserne coinvolti. 4. L'attivita' di recupero crediti non puo' essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle societa' controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".