Art. 22.
       Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale
  1. Il reddito complessivo  netto dichiarato dalle banche risultanti
da  operazioni   di  fusione,  nonche'  da   quelle  beneficiarie  di
operazioni di  scissione ovvero destinatarie di  conferimenti, sempre
che tali operazioni abbiano dato  luogo a fenomeni di concentrazione,
e' assoggettabile  all'imposta sul  reddito delle  persone giuridiche
con  l'aliquota  del 12,5  per  cento  per cinque  periodi  d'imposta
consecutivi,  a partire  da quello  nel quale  e' stata  perfezionata
l'operazione, per  la parte  corrispondente agli utili  destinati, ad
una speciale riserva denominata  con riferimento alla presente legge.
La  tassazione ridotta  spetta  entro il  limite massimo  complessivo
dell'1,2  per   cento  della   differenza  tra:  a)   la  consistenza
complessiva dei  crediti e  dei debiti delle  banche o  delle aziende
bancarie  che hanno  partecipato alla  fusione o  alle operazioni  di
scissione o  di conferimento, e  che risultano dai  rispettivi ultimi
bilanci precedenti  alle operazioni stesse, e  b) l'analogo aggregato
risultante  dall'ultimo  bilancio  della  maggiore  banca  o  azienda
bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati
alla speciale  riserva non  possono comunque  eccedere un  quinto del
limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.
  2. Se la speciale riserva di cui  al comma 1 e' distribuita ai soci
entro  il terzo  anno dalla  data  di destinazione  degli utili  alla
riserva stessa,  le somme attribuite ai  soci, aumentate dell'imposta
di  cui   al  comma   1  corrispondente   all'ammontare  distribuito,
concorrono  a formare  il  reddito imponibile  della  societa' ed  il
reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo
l'imputazione  a capitale  della  speciale riserva  entro il  periodo
medesimo si considerano, fino  al corrispondente ammontare, prelevate
dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.
  3.  L'imposta sul  reddito  delle persone  giuridiche applicata  ai
sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui
ai commi  2 e 3 dell'articolo  105 del TUIR. Il  reddito assoggettato
all'imposta sul reddito  delle persone giuridiche ai  sensi del comma
1,  rileva anche  agli  effetti  della determinazione  dell'ammontare
delle imposte di cui al comma  4 dell'articolo 105 del predetto testo
unico, secondo i  criteri previsti per i proventi di  cui al numero 1
di  tale  comma.   A  tale  fine  si  considera   come  provento  non
assoggettato a  tassazione la quota  del 66,22 per cento  degli utili
destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.
  4. Per i periodi d'imposta per  i quali le disposizioni del decreto
legislativo 18  dicembre 1997,  n. 466,  hanno effetto  nei confronti
delle  banche,  ai  sensi  dell'articolo 7  del  decreto  stesso,  la
tassazione ridotta prevista  dal comma 1, e' applicata  alla parte di
reddito complessivo  netto dichiarato assoggettabile  all'imposta sul
reddito   delle   persone    giuridiche   con   l'aliquota   prevista
dall'articolo 91 del TUIR e, ad  esaurimento di questa, alla parte di
reddito   delle   persone    giuridiche   con   l'aliquota   prevista
dall'articolo 1, comma  1, del decreto legislativo  18 dicembre 1997,
n.  466.  La disposizione  dell'articolo  1,  comma 3,  del  medesimo
decreto  legislativo n.  466 del  1997,  e' applicata  alla parte  di
reddito  complessivo  netto  dichiarato   che  non  usufruisce  della
tassazione ridotta prevista al comma 1.
  5.  Le  disposizioni dei  commi  1  e  2  si applicano,  in  quanto
compatibili,  anche   alle  banche  comunitarie  per   le  succursali
stabilite nel territorio dello Stato.
 
           Note all'art. 22:
            -  Si   riporta il  testo dell'art. 105,  commi 2, 3  e 4
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
          917/1986:
            "2.  Concorrono    a  formare   l'ammontare di cui   alla
          lettera   a) del  comma  1  le    imposte  liquidate  nelle
          dichiarazioni    dei  redditi,  salvo  quanto previsto   al
          numero 2)  del comma   4, le imposte   liquidate  ai  sensi
          dell'art.   36-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973,   n. 600,    ed  iscritte  in
          ruoli   non      piu'  impugnabili  ovvero    derivanti  da
          accertamenti   divenuti   definitivi, nonche'   le  imposte
          applicate    a titolo   di   imposta  sostitutiva. Ai  fini
          del  presente  comma    si  tiene  conto    delle   imposte
          liquidate,    accertate  o applicate entro   la data  della
          deliberazione di  distribuzione degli utili  di  esercizio,
          delle  riserve    e degli   altri fondi   diversi da quelli
          indicati  nel  primo  comma  dell'art.  44,  nonche'  delle
          riduzioni del capitale che  si considerano distribuzione di
          utili  ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
            3.  In  caso di  distribuzione degli utili  di esercizio,
          in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo  del  comma
          2,  concorre a formare l'ammontare di  cui alla lettera  a)
          del comma 1  l'imposta liquidata nella   dichiarazione  dei
          redditi    del   periodo a  cui  gli utili  si riferiscono,
          anche   se  il    termine  di  presentazione    di    detta
          dichiarazione   scade  successivamente  alla    data  della
          deliberazione di distribuzione. La  disposizione precedente
          si applica,   altresi', nel  caso  di  distribuzione  delle
          riserve  in  sospensione  d'imposta,  avendo  a  tal   fine
          riguardo all'imposta  liquidata per il periodo   nel  quale
          tale  distribuzione e'  deliberata.  Qualora, anche  con il
          concorso  dell'imposta  liquidata  per  detti  periodi,  il
          credito  d'imposta attribuito ai soci o partecipanti    non
          trovi  copertura,  la  societa'  o  l'ente  e'  tenuto   ad
          effettuare, per  la  differenza,    il  versamento  di  una
          corrispondente      imposta,   secondo   le    disposizioni
          dell'art.  105-bis.
            4.   Concorrono a   formare l'ammontare   di  cui    alla
          lettera    b)  del comma 1:  1) l'imposta, calcolata  nella
          misura del 58,73  per cento, corrispondente   ai   proventi
          che    in   base   agli altri  articoli  del presente testo
          unico o di leggi   speciali non  concorrono  a  formare  il
          reddito    della societa'  o  dell'ente  e per  i  quali e'
          consentito computare detta imposta  fra quelle del presente
          comma; 2)  l'imposta  relativa  agli    utili  che    hanno
          concorso  a  formare il  reddito della societa' o dell'ente
          e per i  quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente
          medesimo  il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94,
          comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al
          numero 1) e'  commisurata   all'utile di   esercizio    che
          eccede  quello    che    si sarebbe formato in assenza  dei
          proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili  di cui al
          numero  2) e' computata fino  a concorrenza del credito  di
          imposta ivi  indicato,  utilizzato   in detrazione    dalla
          societa'  o dall'ente  secondo le  disposizioni del  citato
          art.  94, comma 1-bis".
            -  Il  testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n.   466 (Riordino delle  imposte  personali
          sul  reddito al fine di favorire la capitalizzazione  delle
          imprese, a  norma dell'art. 3,  comma 162, lettere a),  b),
          c), d) ed f),  della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' il
          seguente:
            "Art.  7.    -  1. Le   disposizioni del presente decreto
          hanno effetto dal periodo di  imposta successivo  a  quello
          in  corso    al 30 settembre 1996   e, per  le banche  e le
          imprese di  assicurazione, dal   quarto  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data predetta".
            -    Si   trascrive il   testo  dell'art.  91  del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917/1986:
            "Art. 91 (Aliquota dell'imposta).  -    1.  L'imposta  e'
          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
          36 per cento".
            -  Il  testo dell'art. 1, commi 1 e 3, del citato decreto
          legislativo n. 466/1997, e' il seguente:
            "1.  Il  reddito  complessivo  netto    dichiarato  dalle
          societa'  e  dagli  enti  indicati  nell'art.  87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n. 917, e'  assoggettabile all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche  con l'aliquota del 19 per
          cento per  la  parte  corrispondente   alla   remunerazione
          ordinaria    della variazione   in   aumento  del  capitale
          investito   rispetto   a   quello esistente  alla  chiusura
          dell'esercizio  in corso al 30 settembre 1996.  La presente
          disposizione  non si applica nei   casi previsti  dall'art.
          125    del testo  unico delle  imposte sui  redditi. Se  il
          periodo  di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la
          variazione in  aumento  va  ragguagliata  alla  durata  del
          periodo stesso".
            "3.   L'applicazione  della  disposizione   del  comma  1
          non    puo'  determinare  un'aliquota  media   dell'imposta
          inferiore  al  27 per cento.  La parte di  reddito che, per
          effetto    dell'applicazione  del  presente  comma,     non
          fruisce  dell'aliquota   ridotta   di  cui  al comma  1  e'
          computata  in   aumento   del      reddito   assoggettabile
          all'aliquota  ridotta dei  periodi  di imposta  successivi,
          ma  non  oltre il  quinto.  Il medesimo riporto  a nuovo si
          applica  altresi' nel caso di  assenza o  insufficienza  di
          reddito imponibile".