Art 23.
             Operazioni di concentrazione non strutturale
  1. Le disposizioni dell'articolo 22  si applicano anche alle banche
che abbiano acquisito la partecipazione  di controllo di altra banca,
ai  sensi dell'articolo  23 del  testo unico  delle leggi  in materia
bancaria e creditizia, approvato  con decreto legislativo 1 settembre
1993,  n.  385, nonche',  per  le  operazioni  che hanno  dato  luogo
all'aggregazione di  una pluralita'  di banche, alle  banche presenti
nel  gruppo bancario,  di cui  all'articolo 60  del medesimo  decreto
legislativo  n. 385  del 1993,  nella  qualita' di  controllate o  di
controllanti.  La tassazione  ridotta  spetta, nel  primo caso,  alla
banca che ha acquisito la  partecipazione di controllo e, nel secondo
caso,  a  ciascuna banca  presente  nel  gruppo bancario,  in  misura
proporzionale alla  consistenza complessiva dei rispettivi  crediti e
debiti.  Nel secondo  caso,  la societa'  controllante, se  esercente
attivita'  bancaria,   puo'  optare,  in   tutto  o  in   parte,  per
l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione
va  esercitata nella  dichiarazione dei  redditi relativa  al periodo
d'imposta nel corso del quale  si e' perfezionata l'operazione che ha
dato luogo all'aggregazione di una  pluralita' di banche e comunicata
alle  banche  controllate per  le  eventuali  limitazioni parziali  o
totali  del  beneficio disposto  dal  presente  comma. La  tassazione
ridotta  spetta,  in  entrambi  i   casi,  entro  il  limite  massimo
complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza
complessiva dei  crediti e dei  debiti delle banche  interessate alle
operazioni, risultanti dai rispettivi  ultimi bilanci precedenti alle
operazioni stesse,  e b)  l'analogo aggregato  risultante dall'ultimo
bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.
  2. L'applicazione  delle disposizioni del  comma 1 esclude,  per le
banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo  22 per le eventuali  ulteriori operazioni
di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.
 
           Note all'art. 23:
            -  Si riporta   il testo dell'art. 23 del  citato decreto
          legislativo n. 385/1993:
            "Art. 23 (Nozione di  controllo).  -    1.  Ai  fini  del
          presente   capo   il   controllo   sussiste,     anche  con
          riferimento a soggetti  diversi dalle societa', nei    casi
          previsti  dall'art.    2359,  commi  primo   e secondo, del
          codice civile.
            2. Il   controllo si considera  esistente    nella  forma
          dell'influenza   dominante,    salvo    prova    contraria,
          allorche'  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
            1) esistenza di un soggetto che, in base ad  accordi  con
          altri  soci, ha   il    diritto  di  nominare   o  revocare
          la   maggioranza  degli amministratori  ovvero dispone   da
          solo   della      maggioranza   dei      voti  esercitabili
          nell'assemblea ordinaria;
            2)  possesso  di   una partecipazione idonea a consentire
          la nomina o la   revoca   della  maggioranza   dei   membri
          del  consiglio   di amministrazione;
            3)  sussistenza   di  rapporti,   anche  tra  soci,    di
          carattere   finanziario     e  organizzativo    idonei    a
          conseguire  uno dei  seguenti effetti:
                a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
            b)  il  coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
            c) l'attribuzione  di poteri  maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
            d)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi      da   quelli
          legittimati  in  base  all'assetto proprietario   di poteri
          nella scelta   di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese;
            4)  assoggettamento   a direzione   comune, in base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi".
            -    Per  il   testo dell'art.   60   del citato  decreto
          legislativo  n.  385/1993 si veda in note all'art. 14.