Art. 24.
           Regime speciale ai fini delle imposte indirette
  1. Per  le fusioni, le scissioni,  i conferimenti e le  cessioni di
aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione
del settore bancario  le imposte di registro,  ipotecarie e catastali
si  applicano   in  misura  fissa.  Ai   fini  dell'imposta  comunale
sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  i  conferimenti  e  le
cessioni  di aziende  non si  considerano  atti di  alienazione e  si
applicano le disposizioni degli articoli  3, secondo comma, secondo e
terzo periodo, e  6, settimo comma, del decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
 
           Nota all'art. 24:
            -    Per le   disposizioni   recate dagli   articoli   3,
          secondo  comma, secondo e   terzo periodo, e  6,    settimo
          comma  del citato   decreto del Presidente della Repubblica
          n. 643/1972, si veda in note all'art. 16.