Art. 21.
                       Adempimenti e requisiti
  1.  Per  l'esercizio  della  facolta'  di  rilasciare  il  visto di
conformita'    o   l'asseverazione,   i   professionisti   comunicano
preventivamente al Dipartimento delle entrate:
    a)  i  dati  anagrafici,  i requisiti professionali, il numero di
codice fiscale e la partita IVA;
    b)  il  domicilio  e  gli  altri luoghi ove esercitano la propria
attivita' professionale;
    c)  la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei
soci  e  dei  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e, ove
previsto,  del  collegio  sindacale,  delle societa' di servizi delle
quali   il   professionista  intende  avvalersi  per  lo  svolgimento
dell'attivita'   di   assistenza  fiscale,  con  l'indicazione  delle
specifiche attivita' da affidare alle stesse.
  2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
    a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22;
    b)  dichiarazione  relativa all'insussistenza di provvedimenti di
sospensione dell'ordine di appartenenza;
    c)  dichiarazione  relativa alla sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 8, comma 1.
  3.  Eventuali  variazioni  dei dati, degli elementi e degli atti di
cui  ai  commi  1  e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate
entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.