Art. 22.
                              Garanzie
  1.  I  professionisti  ed  i certificatori stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al
numero  dei  contribuenti  assistiti,  nonche' al numero dei visti di
conformita',  delle  asseverazioni  e delle certificazioni tributarie
rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine
di   garantire   ai   propri   clienti   il  risarcimento  dei  danni
eventualmente provocati dall'attivita' prestata.
  2.  Le  imprese  di  assicurazione danno immediata comunicazione al
Dipartimento  delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir
meno della garanzia assicurativa.