Art. 23. Attivita' dei professionisti 1. I professionisti rilasciano il visto di conformita' se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. 2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi di cui uno o piu' professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' dello stesso professionista.