Art. 23.
                    Attivita' dei professionisti
  1.  I  professionisti  rilasciano  il visto di conformita' se hanno
predisposto   le   dichiarazioni   e  tenuto  le  relative  scritture
contabili.
  2.   Le   dichiarazioni  e  le  scritture  contabili  si  intendono
predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte
e  tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una societa' di
servizi  di  cui  uno o piu' professionisti posseggono la maggioranza
assoluta  del capitale sociale, a condizione che tali attivita' siano
effettuate  sotto  il  diretto  controllo  e la responsabilita' dello
stesso professionista.