Art. 25.
                              Vigilanza
  1.  I  competenti  uffici  del  Dipartimento  delle entrate possono
chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per
verificare  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale.   I   professionisti,   in   luogo   della   consegna  della
documentazione,   possono  chiedere  che  l'esame  della  stessa  sia
effettuato  presso  di  loro ovvero, presso le sedi delle societa' di
servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono.
  2.  Se  a  seguito  dell'attivita' di cui al comma 1, il competente
ufficio  del  Dipartimento  delle  entrate  riscontra violazioni alle
disposizioni  degli  articoli  da 21 a 23, redige processo verbale di
constatazione  da  notificare al professionista. Nel processo verbale
sono  indicate  le  irregolarita'  riscontrate  e  viene assegnato un
termine   non   superiore   a   novanta  giorni  entro  il  quale  il
professionista  deve  eliminare  le  suddette  irregolarita', dandone
comunicazione   all'ufficio   stesso,   ovvero  produrre  le  proprie
osservazioni.
  3.  Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del
Dipartimento   delle   entrate,  ove  non  ritenga  soddisfacenti  le
osservazioni  eventualmente  prodotte  dal professionista, ovvero non
abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista
si  e'  adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso
di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui
al  comma  2,  entro  il  termine  di  trenta  giorni;  nel  caso  di
irregolarita'  che  presentino  aspetti  di particolare gravita' puo'
essere   disposta   la   sospensione   cautelare   dell'attivita'  di
assistenza.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  l'ufficio invia la
documentazione   relativa  alle  suddette  irregolarita'  all'ufficio
competente  ai  fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione
delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4,
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonche'
agli  Ordini  professionali  per  l'eventuale  adozione  di ulteriori
provvedimenti.