Art. 25. Vigilanza 1. I competenti uffici del Dipartimento delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle societa' di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono. 2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolarita', dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentino aspetti di particolare gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarita' all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonche' agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.