Art. 18.
  1. I laboratori  che effettuano il saggio degli  oggetti in metallo
prezioso e  rilasciano le  relative certificazioni del  titolo devono
essere abilitati dalle camere di  commercio o appartenere alle stesse
o a loro aziende speciali.
  2. Tali  laboratori devono  offrire garanzie  di indipendenza  e di
qualificazione tecnico professionale volta  in particolare al settore
orafo  argentiero  per  la  determinazione  del  titolo  dei  metalli
preziosi.
  3.  La  domanda  di  abilitazione  e'  presentata  alla  camera  di
commercio   competente  per   territorio,  ed   e'  corredata   della
documentazione comprovante:
  a) la dotazione  organica del personale addetto  al laboratorio con
le relative qualifiche professionali:
  b)  l'attrezzatura del  laboratorio  destinato  alle operazioni  di
saggio  dei singoli  metalli preziosi,  per i  quali viene  richiesta
l'abilitazione.
  4. Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto ad osservare le
seguenti prescrizioni:
  a)  divieto   di  esercitare,   sia  in  proprio,   direttamente  o
indirettamente, sia  alle dipendenze di  terzi o in  collaborazione o
societa' con  terzi, qualsiasi  attivita' di commercio  o lavorazione
nel settore dei metalli preziosi;
  b) divieto  di eseguire,  in proprio, nel  laboratorio al  quale e'
addetto, analisi e  ricerche che non siano per  conto del laboratorio
stesso;
    c) rispetto del segreto professionale.
  5. La  vigilanza ed il  controllo sui laboratori abilitati  volti a
verificare l'osservanza dei suddetti  requisiti sono esercitati dalle
camere di  commercio competenti per territorio,  secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.