Art. 18.
1. I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo
prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono
essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse
o a loro aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di
qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore
orafo argentiero per la determinazione del titolo dei metalli
preziosi.
3. La domanda di abilitazione e' presentata alla camera di
commercio competente per territorio, ed e' corredata della
documentazione comprovante:
a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con
le relative qualifiche professionali:
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di
saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta
l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto ad osservare le
seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o
indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o
societa' con terzi, qualsiasi attivita' di commercio o lavorazione
nel settore dei metalli preziosi;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale e'
addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio
stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a
verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle
camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.