Art. 20.
1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il
personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei
limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente
decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato
di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera
di commercio di appartenenza.
Nota all'art. 20:
- L'art. 57 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i
sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di
Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e del corpo forestale dello
Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette
forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un
ufficio della polizia di Stato ovvero un comando
dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di
custodia, le guardie forestali e, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate
e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle
quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le
funzioni previste dall'art. 55.