Art. 21.
  1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive
anche non preannunciate. A tal fine ha facolta' di accesso nei locali
adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime
e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
  a) prelevare campioni di materie  prime portanti impressi il titolo
dichiarato, di  semilavorati ed  oggetti di metalli  preziosi finiti,
gia'  muniti  di marchio  e  pronti  per  la vendita,  per  accertare
l'esattezza del titolo  dichiarato per le materie prime  e del titolo
legale  per i  semilavorati e  gli oggetti  finiti mediante  saggi da
eseguirsi presso i laboratori di cui all'articolo 18;
  b)   verificare   l'esistenza   della  dotazione   di   marchi   di
identificazione;
  c) controllare le  caratteristiche di autenticita' dei  marchi e la
loro perfetta idoneita' all'uso;
  2.  Del  prelevamento di  cui  alla  lettera  a), che  puo'  essere
effettuato solo  da personale con  qualifica di ufficiale  di polizia
giudiziaria, viene redatto verbale in  presenza del proprietario o di
persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.
  3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le
caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della
materia prima lavorata.