Art. 24.
  1. E'  fatto divieto ai  produttori, importatori e  commercianti di
vendere  oggetti  in  metalli   preziosi  sprovvisti  di  marchio  di
identificazione e di titolo legale.
  2. E' fatto altresi' divieto ai commercianti di detenere oggetti di
metalli preziosi  pronti per la  vendita sprovvisti di marchio  e del
titolo legale di cui al comma precedente.
  3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui
all'articolo 5, e quelli elencati all'articolo 12.
  4. I semilavorati su cui non e' possibile effettuare la punzonatura
del marchio di identificazione e  del titolo potranno formare oggetto
di scambio solo  tra operatori muniti di  marchio di identificazione,
purche' siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di
identificazione e l'indicazione del titolo.