Art. 24. 1. E' fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale. 2. E' fatto altresi' divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 5, e quelli elencati all'articolo 12. 4. I semilavorati su cui non e' possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purche' siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.