Art. 26.
1. Salvo i casi di particolare tenuita', qualora il fatto
costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione
della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla
sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attivita' di
produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli
preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6
mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio
dell'attivita' si tiene conto del periodo di sospensione
eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 26:
- L'art. 36 del codice penale cosi' recita:
"Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di
condanna). - 1. La sentenza di condanna (alla pena di
morte o) all'ergastolo e' pubblicata mediante
affissione nel comune ove e' stata pronunciata, in quello
ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato
aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna e inoltre pubblicata, per una
sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice
(536 c.p.p.).
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che
il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448,
475, 498, 501-bis, 518, 722) nei quali la sentenza di
condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti (536, 694 c.p.p.).
- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vedi
note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita:
"Art. 10 (art. 9 testo unico 1926). - Le autorizzazioni
di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi
momento, nel caso di abuso della persona autorizzata".