Art. 26.
  1.  Salvo  i  casi  di   particolare  tenuita',  qualora  il  fatto
costituisca  reato, alla  condanna penale  consegue la  pubblicazione
della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
  2. In caso di recidiva, ferme  restando le disposizioni di cui agli
articoli  99  e seguenti  del  codice  penale ove  applicabili,  alla
sanzione consegue  la sospensione  dall'esercizio della  attivita' di
produzione  o  commercio  di  materie prime  od  oggetti  di  metalli
preziosi per un periodo da un minimo  di 15 giorni ad un massimo di 6
mesi. Nella determinazione del  periodo di sospensione dall'esercizio
dell'attivita'   si   tiene   conto  del   periodo   di   sospensione
eventualmente eseguito,  per i medesimi  fatti, a norma  dell'art. 10
del  testo unico  delle leggi  di pubblica  sicurezza, approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 
           Note all'art. 26:
             - L'art. 36 del codice penale cosi' recita:
            "Art.   36   (Pubblicazione   della  sentenza  penale  di
          condanna). - 1. La sentenza  di  condanna  (alla  pena   di
          morte     o)     all'ergastolo     e'  pubblicata  mediante
          affissione nel comune ove  e' stata pronunciata, in  quello
          ove  il delitto fu commesso, e in  quello ove il condannato
          aveva l'ultima residenza.
            La  sentenza di   condanna e inoltre pubblicata, per  una
          sola volta, in uno o piu' giornali  designati  dal  giudice
          (536 c.p.p.).
            La    pubblicazione   e' fatta  per  estratto,  salvo che
          il  giudice disponga la pubblicazione per intero;  essa  e'
          eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
            La  legge  determina gli altri casi  (165, 186, 347, 448,
          475, 498, 501-bis,  518, 722)  nei quali  la sentenza    di
          condanna      deve  essere  pubblicata.  In  tali  casi  la
          pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
          precedenti (536, 694 c.p.p.).
            -  Per il  regio decreto  18 giugno  1931, n.  773,  vedi
          note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita:
            "Art.  10 (art. 9 testo unico  1926). - Le autorizzazioni
          di polizia possono essere revocate  o sospese in  qualsiasi
          momento,  nel caso di abuso della persona autorizzata".