Art. 27.
  1.  Entro 6  mesi  dalla data  di entrata  in  vigore del  presente
decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  per  l'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  il  Ministro dell'interno,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei  Ministri, sentiti il  Comitato centrale metrico  ed il
Consiglio di Stato, sara' emanato  il regolamento di applicazione del
presente decreto.
  2. Nelle more dell'emanazione  del suddetto regolamento, si applica
il regolamento approvato con  decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.
 
           Nota all'art. 27:
            -  Per  il  decreto  del   Presidente della Repubblica 30
          dicembre 1970, n. 1496, vedi note alle premesse.