Art. 27.
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il
Consiglio di Stato, sara' emanato il regolamento di applicazione del
presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.
Nota all'art. 27:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1496, vedi note alle premesse.