Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni
scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro
della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti
possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro
della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le
discipline e le attivita' previste dagli attuali programmi. Il
decremento orario di ciascuna disciplina e attivita' e' possibile
entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta
salva la flessibilita' su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e
8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai
commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le
disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e
all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e
progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno
finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del decreto ministeriale 29 maggio
1998, n. 251:
"Il Ministro della pubblica istruzione, visti gli artt.
276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, che approva il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione;
Ritenuto di dover approvare in via transitoria un
programma nazionale di sperimentazione che consenta alle
istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente
capacita' di autorganizzazione tali da consentire loro di
prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello
configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
la cui attuazione avverra' con l'emanazione dei regolamenti
ivi previsti;
Ritenuto che nell'ordinamento vigente esistono numerose
disposizioni, che hanno gia' trovato parziale attuazione
nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti
sperimentazioni, dalle quali e' possibile trarre principi
che supportino scientificamente una sperimentazione
nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della
didattica;
Ritenuto che il programma nazionale di sperimentazione
deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in
modo non vincolante e che ciascuna puo' aderirvi totalmente
o solo parzialmente nel rispetto delle decisioni assunte
dai competenti organi collegiali;
Considerato che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R.
del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169) ha ritenuto che
anche in assenza di una specifica disposizione legislativa
e' legittima l'introduzione con decreto ministeriale di
norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla
vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento
ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;
Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzato in
via transitoria un programma nazionale di sperimentazione
volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno
1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti
dell'organizzazione scolastica:
a) adattamento del calendario scolastico (normativa di
riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994,
n. 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e 0. M. n. 262
del 19 aprile 1997),
b) flessibilita' dell'orario e diversa articolazione
della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per
ciascuna delle discipline ed attivita' comprese nei piani
di studio, fermi restando la distribuzione dell'attivita'
didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il
rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi (normativa di
riferimento: artt. 7, 10, 129 167 D. Lgs. n. 297/94; legge
8 agosto 1995, n. 352; CCNL del 1995 e O.M. n. 266 del 2
aprile 1997);
c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle
classi o sezioni. anche nel rispetto del principio
dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap
(normativa di riferimento: L.517/1977, L.148/1990, art. 14
legge 104/1992; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167, 491 del
D.Lgs. 297/1994; art. 2, L.352/1995);
d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno
(normativa di riferimento: L. 8 agosto 1995, n. 352; art.
43 del CCNL del 1995; C.M. 492 del 7 agosto 1996; O.M. 21
aprile 1997 n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e
Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi
(normativa di riferimento: artt. 126,130,167,192, 278 del
D.Lgs. 297/94; artt.41, 43, 71, 72 del CCNL del 1995;
Direttive n. 133 del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23
settembre 1996, D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996);
f) realizzazione di attivita' organizzative in
collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per
l'integrazione della scuola con il territorio (normativa di
riferimento: L. n.104/92; artt. 126, 130, 167, 192, 278 del
D.Lgs. 297/1994, artt. 41, 43, 71, 72 del CCNL del 1995;
Direttive n.133 del 3 aprile 1996, n.600 del 23 settembre
1996 e n. 487 del 6 agosto 1997; DPR n. 567 del 10 novembre
1996; Intesa con il CONI del 12 marzo 1997);
g) iniziative di orientamento scolastico e professionale
(L. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 L.104/1999; art.4 D.I.
n.178 del 13 marzo 1997; Direttiva n.487 del 6 agosto
1997);
h) iniziative di continuita' (normativa di riferimento:
art.119 D.Lgs. 297/94; D.M. 16 novembre 1992, CM. n.339
del 16 novembre 1992; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).
2. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono
predisposte in modo da consentire l'individuazione del
problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire,
degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle
responsabilita' di attuazione, nonche' delle metodologie
prescelte, che possono essere differenziate in relazione
alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche
in coerenza con il principio della liberta' d'insegnamento.
Esse prevedono le modalita' di verifica, anche mediante
autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed
indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario.
In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la
necessita' di coinvolgere direttamente nella presente
sperimentazione le famiglie degli alunni, sara' opportuno
che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
Art. 2.
1. Su proposta dei consigli di classe a di interclasse o
di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei
consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi
dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di
circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e
finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare
iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione
scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto
degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di
scuola.
2. La sperimentazione di cui all'articolo 1 si realizza
adattando la programmazione educativa, attraverso
l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi
innovativi che consentano di meglio rispondere alle
esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro
saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla
normativa di riferimento richiamata all'articolo 1, anche
con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione e' promossa dagli organi menzionati
nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei
genitori e degli studenti, ed e' attuata ricercando
l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della
scuola, nonche' degli enti locali territoriali. Gli organi
responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinche'
venga, altresi', perseguito l'obiettivo della
semplificazione, snellezza e rapidita' delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro
iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre
unita' scolastiche operanti sul territorio favorendo
l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e
verticale anche sulla base di accordi, per la realizzazione
di progetti comuni, di iniziative di formazione e di
progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi.
E' comunque importante che sia assicurata la pubblicita' e
la circolarita', delle esperienze.
5. Utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A.,
avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio previsti dai contratti collettivi, che possono
essere assolti, anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle
disponibilita' di bilancio delle singole istituzioni
scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate
dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad
autorizzazione e sono inviate per conoscenza al
Provveditore agli studi, al Consiglio scolastico
provinciale e, all'I.R.R.S.A.E., competente.
Art. 3.
1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono
costituiti uno o piu' "Nuclei di supporto
tecnico-amministrativo", con il compito di sostenere ove
richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni
scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate di
favorire la loro diffusione e fruibilita' e di promuovere
la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo e' composto in modo da garantire la
presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche -
ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. - anche non appartenenti
all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere
adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente
comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e
ispettori tecnici che abbiano gia' effettuato esperienze in
merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto
di persone per operare con la massima rapidita' e per
prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente
nelle sedi scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti piu' nuclei di
supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli studi
assicura le condizioni per realizzare una pianificazione
coordinata e coerente degli interventi".
- Si riporta il testo dell'art.130 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 1.
Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di
arricchimento e di integrazione degli insegnamenti
curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attivita' non
superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo mensa";
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia
inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per
l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti
contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di
tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per
l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo
le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva
o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con
l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro
docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al
completamento dell'orario di insegnamento: ovvero, qualora
non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
altro docente di ruolo disponibile nell'organico
provinciale.
2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della
legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro
il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico
1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo
mensa", sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione
delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e
che l'organizzazione didattica prevedi la suddivisione dei
docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art.
128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle
predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati
esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di
cui all'art. 121".
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1 e 14, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa":
"1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.