Art. 13
(Ricerca metodologica)
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si
applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative
sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono
contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di
cui all'articolo 8, riorganizzando i propri percorsi didattici
secondo modalita' fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo
scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione
di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.