ART. 34.
(Disposizioni  in materia di personale di custodia e di edifici delle
case mandamentali).
  1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case
mandamentali  esistenti,  funzionanti  o  meno,  sono  soppresse  con
decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di concerto con il
Ministro  dell'interno,  sentiti  i  comuni  interessati, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  Il  personale in servizio presso le case mandamentali soppresse
puo'  essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici
dei  comuni  da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data
di   entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il  personale  non
inquadrato  e'  posto  in disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e
35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato
dal  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n.80. Fino al completamento
delle  procedure  di  inquadramento  o  di mobilita' e, comunque, non
oltre  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  e'  corrisposto  ai  comuni, da parte del Ministero
dell'interno,  un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere
sostenuto  per il trattamento economico e previdenziale del personale
sopra  indicato.  Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le  modalita'  di certificazione e di rimborso. Salvo quanto previsto
nel  primo  e  nel  secondo  periodo del presente comma, il personale
delle case mandamentali soppresse e' inquadrato in soprannumero negli
organici del Ministero di grazia e giustizia.
  3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali,
capienza ed economicita' gestionale mantengono l'attuale destinazione
penitenziaria.  Il  personale  delle  suddette  case  mandamentali e'
inquadrato  in  soprannumero negli organici del Ministero di grazia e
giustizia - Dipartimento dell'Amministra zione penitenziaria.
  4.  Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali soppresse,
salvo  che  appartengano  al  patrimonio dello Stato, rientrano nella
disponibilita' dei comuni. Per gli edifici in corso di costruzione, i
relativi  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo  19  della  legge  30 marzo 1981, n.119, possono essere
utilizzati per il finanziamento delle opere che si rendono necessarie
per  adeguare  detti  edifici  ad  una  destinazione d'uso diversa da
quella originaria.
  5.  Gli  immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al
comma  3,  ivi  compresi  quelli  in  costruzione nonche' quelli gia'
destinati  a  case  circondariali  o  sezioni  di case circondariali,
qualora realizzati con il finanziamento previsto dalla legge 30 marzo
1981,  n.119, o che non appartengono gia' allo Stato, sono trasferiti
senza  oneri al patrimonio dello Stato, con decreto interministeriale
del  Ministero  di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e
concessi  in  uso  all'Amministrazione  penitenziaria.  Nel  caso  di
edifici  costruiti  o  in  costruzione destinati a sostituire edifici
gia' adibiti a case mandamentali, sono trasferite al patrimonio dello
Stato  solo  le  nuove  strutture  allorche'  ultimati  i lavori. Gli
immobili  in corso di costruzione a cura dei comuni sono dagli stessi
ultimati  nell'ambito  dei  finanziamenti  gia' assentiti dalla Cassa
depositi  e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello
Stato.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, con proprio
decreto,  provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento iscritto
nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai
comuni  per  la  gestione  delle carceri mandamentali" dello stato di
previsione  del  Ministero  di  grazia e giustizia per l'anno 1999, e
corrispondente  incremento  dello  stato  di Previsione del Ministero
dell'interno   per  il  medesimo  anno.  Per  i  successivi  esercizi
finanziari  i  fondi  saranno  assegnati  direttamente  allo stato di
previsione del Ministero dell'interno.
  7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, con proprio
decreto,  provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento iscritto
nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai
comuni  per  la  gestione  delle carceri mandamentali" dello stato di
previsione  del  Ministero  di  grazia  e giustizia per Panno 1999, e
corrispondente  incremento  dell'unita'  previsionale di base 5.l.1.0
"Funzionamento" del medesimo stato di previsione.
  8. La legge 5 agosto 1978, n.469, e' abrogata.
 
          Note all'art. 34:
            -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 35 e 35-bis del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
          dal   decreto   legislativo   31   marzo   1998,   n.    80
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva).
          - 1.  Le pubbliche amministrazioni che  rilevino  eccedenze
          di  personale  sono  tenute ad informare preventivamente le
          organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e  ad  osservare
          le  procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
          disposizioni  di  cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
          in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i  commi  1  e  2
          dell'art. 5.
            2.   Il   presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
            3.  La  comunicazione  preventiva  di  cui  al  comma   2
          dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
          alle   rappresentanze   unitarie   del   personale  e  alle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    del    contratto
          collettivo  nazionale del comparto o area. La comunicazione
          deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano  la
          situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
          per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
          a  riassorbire  le  eccedenze  all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche del personale eccedente, nonche'  del  personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere la situazione di eccedenza e dei  relativi  tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare   le    conseguenze    sul    piano    sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
            4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
          di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle  organizzazioni
          sindacali di cui al comma 3,  si  procede  all'esame  delle
          cause  che  hanno contribuito a determinare l'eccedenza del
          personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del
          personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto
          a verificare le possibilita' di  pervenire  ad  un  accordo
          sulla   ricollocazione  totale  o  parziale  del  personale
          eccedente,  o  nell'ambito  della  stessa  amministrazione,
          anche  mediante  il  ricorso a forme flessibili di gestione
          del tempo di lavoro o a contratti di  solidarieta',  ovvero
          presso  altre  amministrazioni  comprese  nell'ambito della
          provincia o in quello  diverso  determinato  ai  sensi  del
          comma   6.  Le  organizzazioni  sindacali  che  partecipano
          all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a  quanto
          comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie
          ad un utile confronto.
            5.  La  procedura  si  conclude,  decorsi  quarantacinque
          giorni dalla data del ricevimento  della  comunicazione  di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale sono riportate le diverse posizioni delle  parti.  In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere   che   il   confronto    prosegua,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  con  l'assistenza  dell'Aran,  e  per  le  altre
          amministrazioni,  ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
          legislativo 23 dicembre  1997,  n.  469.  La  procedura  si
          conclude   in   ogni   caso  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma 1.
            6. I contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o  in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale delle amministrazioni o  alla  situazione  del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
            7. Conclusa la procedura di  cui  ai  commi  3,  4  e  5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che non sia possibile  impiegare  diversamente  nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato presso altre amministrazioni,  ovvero  che  non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
            8. Dalla data di collocamento in  disponibilita'  restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro, non decorre l'anzianita' e il lavoratore ha diritto
          ad una indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  con  esclusione di
          qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato,
          per la durata massima di ventiquattro mesi".
            "Art.  35-bis (Gestione del personale in disponibilita').
          - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
          elenchi.
            2.  Per  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici
          nazionali,  il  Dipartimento  della funzione pubblica della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  forma  e  gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale  del  personale e della sua ricollocazione in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
          dicembre  1997,  n.  469,  e realizzando opportune forme di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
            3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle
          strutture  regionali  e  provinciali  di  cui  al   decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  alle quali sono
          affidate i  compiti  di  riqualificazione  professionale  e
          ricollocazione  presso altre amministrazioni del personale.
          Le leggi regionali  previste  dal  decreto  legislativo  23
          dicembre  1997,  n.  469, nel provvedere all'organizzazione
          del  sistema  regionale  per  l'impiego,  si  adeguano   ai
          principi di cui al comma 2.
            4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi
          elenchi  ha  diritto  all'indennita'  di  cui  al  comma  8
          dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista.  La  spesa
          relativa   grava   sul   bilancio  dell'amministrazione  di
          appartenenza    sino    al    trasferimento    ad     altra
          amministrazione,   ovvero  al  raggiungimento  del  periodo
          massimo di fruizione dell'indennita'  di  cui  al  medesimo
          comma  8.  Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
          risolto  a  tale  data,  fermo  restando  quanto   previsto
          nell'art. 35.  Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
          goduta  al  momento del collocamento in disponibilita' sono
          corrisposti dall'amministrazione di  appartenenza  all'ente
          previdenziale  di  riferimento  per  tutto il periodo della
          disponibilita'.
            5. I contratti  collettivi  nazionali  possono  riservare
          appositi  fondi  per  la riqualificazione professionale del
          personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o  collocato  in
          disponibilita'  e per favorire forme di incentivazione alla
          ricollocazione  del  personale,  in  particolare   mediante
          mobilita' volontaria.
            6.   Nell'ambito   della   programmazione  triennale  del
          personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,
          n.   449,   le   nuove  assunzioni  sono  subordinate  alla
          verificata impossibilita' di ricollocare  il  personale  in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
            7.   Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le  economie
          derivanti dalla minore spesa per effetto  del  collocamento
          in  disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
          e  possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e   la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
            8.  Sono  fatte  salve  le  procedure  di  cui al decreto
          legislativo  25  febbraio  1995,  n.   77,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni, relative al collocamento in
          disponibilita' presso gli enti locali che hanno  dichiarato
          il dissesto.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 19 della legge 30 marzo
          1981, n.  119 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria
          1981):
            "Art. 19. - Nell'ambito degli  investimenti  che  possono
          essere  effettuati  ai  sensi  della  vigente  normativa in
          materia  di  finanza  locale,  gli  enti   locali   possono
          contrarre  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  mutui per
          l'esecuzione di costruzioni  di  nuovi  edifici  giudiziari
          ovvero  ricostruzioni,  ristrutturazioni,  sopraelevazioni,
          completamenti,  ampliamenti  o  restauri  di   edifici   di
          proprieta'  comunale  e  delle amministrazioni provinciali,
          destinati o da  destinare  a  sede  di  uffici  giudiziari,
          nonche'  per  l'acquisto,  anche  a  trattativa privata, di
          edifici in  costruzione  o  gia'  costruiti,  anche  se  da
          restaurare,   ristrutturare,   completare  o  ampliare  per
          renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a  sedi  di
          uffici   giudiziari,   con   prioritario  riferimento  alle
          maggiori esigenze connesse con la riforma  della  procedura
          penale.
            I  mutui  suddetti  possono essere altresi' contratti per
          fronteggiare  le  occorrenze  relative  agli   edifici   da
          destinare all'attivita' del giudice conciliatore.
            Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la Cassa
          depositi  e  prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da
          costruzioni, ricostruzioni,  sopraelevazioni,  ampliamenti,
          restauri  o manutenzione straordinaria di edifici destinati
          a casa mandamentale.
            Ai fini della concessione dei mutui di cui ai  precedenti
          commi,  gli  enti  locali devono allegare alla richiesta di
          finanziamento  l'attestazione,  a  firma   del   segretario
          comunale  o  del  segretario  provinciale,  che il progetto
          esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole  del
          Ministero di grazia e giustizia.
            Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere,
          anche  con  la  collaborazione  dell'Anci, la presentazione
          tempestiva  dei  progetti  e  a   fornire,   ove   occorra,
          l'assistenza   tecnica  necessaria  affinche',  nell'ambito
          delle predette disponibilita',  si  possa  raggiungere  nel
          1981 un impiego di lire 700 miliardi.
            Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia
          informa  il Parlamento sul piano di massima predisposto per
          gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.
            Gli enti locali  possono  assumere  i  mutui  di  cui  al
          presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
          quarto  comma  dell'art.    1 del decreto-legge 29 dicembre
          1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1978, n. 43.
            L'onere  di  ammortamento  dei  mutui  di cui al presente
          articolo e' assunto a carico del bilancio dello Stato".
            - La legge 5 agosto 1978, n. 469,  reca:  "Modifica  alla
          legge  29  novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento
          delle case mandamentali".