Art. 18.
      (Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza).
1.  La  sentenza  ehe  dichiara  lo stato di insolvenza determina gli
effetti  previsti  dagli  artieoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge
fallimentare.  Si  applica,  altresi',  nei  medesimi  limiti ehe nel
fallimento,  la  disposizione  dell'articolo  54,  terzo eomma, della
legge fallimentare.
2.  Sono  inefficaci  rispetto  ai  creditori  i  pagamenti di debiti
anteriori  alla  dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza eseguiti
dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione
del giudice delegato.
 
           Note all'art. 18:
            - Si  riporta il testo  degli articoli 45, 52,  167,  168
          e  169 del R.D. n. 267/1942:
            "Art.  45  (Formalita'  eseguite dopo la dichiarazione di
          fallimento).   - Le  formalita'  necessarie  per    rendere
          opponibili  gli  atti  ai terzi, se  compiute dopo  la data
          della dichiarazione   di fallimento,   sono  senza  effetto
          rispetto ai creditori".
            "Art.  52  (Concorso dei creditori). - Il fallimento apre
          il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
            Ogni credito, anche se munito di diritto  di  prelazione,
          deve  essere accertato   secondo   le   norme  stablite dal
          capo  V,  salvo  diverse disposizioni della legge".
            "Art.   167   (Amministrazione   dei   beni durante    la
          procedura).   - Durante    la   procedura   di  concordato,
          il   debitore   conserva l'amministrazione dei suoi beni  e
          l'esercizio  dell'impresa,  sotto   la   vigilanza      del
          commissario  giudiziale    e   la   direzione del   giudice
          delegato.
            I    mutui,   anche    sotto   forma     cambiaria,    le
          transazioni,    i compromessi,   le   alienazioni di   beni
          immobili,  le concessioni  di ipoteche   o di    pegno,  le
          fideiussioni,   le rinunzie  alle liti,  le ricognizioni di
          diritti di terzi,    le  cancellazioni  di    ipoteche,  le
          restituzioni  di pegni,   le accettazioni di eredita' e  di
          donazioni e in genere   gli atti eccedenti  la    ordinaria
          amministrazione,  compiuti  senza  l'autorizzazione scritta
          del    giudice  delegato,  sono  inefficaci   rispetto   ai
          creditori anteriori al concordato".
            "Art.  168 (Effetti  della presentazione del ricorso).  -
          Dalla data della  presentazione del   ricorso e    fino  al
          passaggio  in  giudicato della sentenza di omologazione del
          concordato, i creditori per titolo o causa    anteriore  al
          decreto  non possono,   sotto pena  di nullita', iniziare o
          proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
            Le  prescrizioni  che  sarebbero   state interrotte dagli
          atti predetti rimangono sospese,  e  le  decadenze  non  si
          verificano.
            I    creditori    non   possono   acquistare diritti   di
          prelazione    con  efficacia    rispetto    ai    creditori
          concorrenti,   salvo   che   vi   sia autorizzazione    del
          giudice   nei  casi   previsti   dall'articolo precedente".
            "Art.  169  (Norme  applicabili).  -  Si  applicano,  con
          riferimento  alla  data di  presentazione della  domanda di
          concordato,  le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58,
          59, 60, 61, 62, 63".
            - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 3 , del R.D. n.
          267/1942:
            "L'estensione del diritto di   prelazione agli  interessi
          e'  regolata  dagli  articoli  2788 e 2855, commi secondo e
          terzo, del  codice  civile,  intendendosi  equiparata    la
          dichiarazione  di fallimento  all'atto di pignoramento".