Art. 18. (Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza). 1. La sentenza ehe dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli artieoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresi', nei medesimi limiti ehe nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo eomma, della legge fallimentare. 2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 del R.D. n. 267/1942: "Art. 45 (Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). - Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori". "Art. 52 (Concorso dei creditori). - Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stablite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge". "Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura). - Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato". "Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). - Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente". "Art. 169 (Norme applicabili). - Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63". - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 3 , del R.D. n. 267/1942: "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento".