Art. 53
                       Documento di sicurezza
  1.  Il  datore  di  lavoro  deve,  con congruo anticipo rispetto al
momento  di  inizio  delle  prove,  elaborare  il  documento  di  cui
all'articolo  4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modifiche, contenente anche:
a) l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i relativi piani
predisposti;
b) la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei  servizi
igienico-assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave.
 
          Nota all'art. 53.
          -  Per  il  testo  dell'art.  4  del decreto legislativo 19
          settembre 1994, n. 626, si veda nelle note all'art. 4.