Art. 54 Equipaggio e personale tecnico imbarcato 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, del decreto del presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione, il datore di lavoro provvede affinche': a) sia assegnato un equipaggio, in conformita' alla tabella di armamento determinata dall'Autorita' marittima, addestrato secondo la tipologia e le caratteristiche della costruzione o nave oggetto delle prove; b) l'equipaggio riceva adeguata formazione relativamente alle caratteristiche degli impianti di bordo e della loro utilizzazione, con chiamata a bordo in congruo anticipo, in modo da garantire che lo stesso sia in grado di fronteggiare situazioni di emergenza come l'abbandono della nave, l'incendio grave, la collisione, l'incaglio, la falla, il pronto intervento, l'uomo a mare, il pronto soccorso; c) nel corso delle ore notturne il personale che rimane a bordo, abbia adeguata sistemazione logistica; d) sia garantita la presenza a bordo di un medico e di un infermiere, di dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate in relazione alla tipologia ed alla durata delle prove, nonche' al numero del personale imbarcato, secondo la vigente normativa; e) prima dell'imbarco la verifica dell'integrita' e dell'efficienza degli impianti e dei mezzi di sicurezza di bordo e di quelli imbarcati per lo svolgimento delle prove e l'applicazione di tutte le norme previste dal documento di sicurezza di cui all'articolo 53 ed un controllo accurato dei mezzi di salvataggio; f) a tutto il personale imbarcato sia consegnato un vademecum contenente le informazioni di sicurezza e le norme di comportamento a bordo, e che tale personale, prima dell'inizio delle prove, sia formato sulle materie contenute nel vademecum.
Nota l'art. 54: - Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992, il seguente: "Art. 16 (Prove di navigazione). - Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione".