Art. 12 
                           (Attribuzioni) 
 
  1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i
compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di  rapporti  politici,
economici, sociali e culturali con l'estero;  di  rappresentanza,  di
coordinamento  e  di  tutela  degli  interessi   italiani   in   sede
internazionale; di  analisi,  definizione  e  attuazione  dell'azione
italiana in materia di politica internazionale; di rapporti  con  gli
altri Stati con le organizzazioni internazionali; di  stipulazione  e
di revisione dei trattati e delle  convenzioni  internazionali  e  di
coordinamento delle relative attivita' di gestione; di  studio  e  di
risoluzione delle  questioni  di  diritto  intenzionale,  nonche'  di
contenzioso  internazionale;  di   rappresentanza   della   posizione
italiana in ordine all'attuazione delle  disposizioni  relative  alla
politica  estera  e  di  sicurezza  comune  previste   dal   Trattato
dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni  politiche
ed  economiche  estere  dell'Unione  europea;  di  cooperazione  allo
sviluppo, di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e  dei
lavoratori all'estero; cura delle attivita' di  integrazione  europea
in relazione alle istanze ed  ai  processi  negoziali  riguardanti  i
trattati dell'Unione europea, della Comunita'  europea,  della  CECA,
dell'EURATOM. 
  2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il ministero degli  affari
esteri assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed europee
delle  singole  amministrazioni  con  gli   obiettivi   di   politica
internazionale. 
  3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le
funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello  Stato
italiano all'Unione europea, nonche'  all'attuazione  delle  relative
politiche.