Art. 13 (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale. 2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
Note all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998: "5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia. sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.". - L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), cosi' recita: "Art. 4 (Gabinetto e Segreterie particolari). - Il Gabinetto del Ministro attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esso e' preposto un capo di Gabinetto, di grado non inferiore a quello di Ministro plenipotenziario. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato attendono alle funzioni indicate dall'art. 5 del decreto- legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esso e' preposto un capo di Gabinetto, di grado non inferiore a quello di Ministro Plenipotenziario. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato attendono alle funzioni indicate dall'art. 5 del decreto- legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esse sono preposti consiglieri di Ambasciata o consiglieri di Legazione. Il personale addetto al Gabinetto ed alle Segreterie particolari e' scelto fra gli appartenenti alle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri, con eventuale eccezione per il segretario particolare del Ministro, per quelli dei Sottosegretari di Stato e per un'altra unita' per il Gabinetto e per ciascuna Segreteria. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni.".