Art. 13 
                            (Ordinamento) 
 
  1. Il ministero si articola in direzioni  generali  in  numero  non
superiore a 20, coordinate da un segretario generale. 
  2. Restano in vigore, per il  ministero  degli  affari  esteri,  la
riserva di cui all'articolo 6, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate
dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18. 
 
          Note all'art. 13:
            - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo   n.   29/1993,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo n. 80/1998:
            "5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia. sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate  dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al  predetto  personale  non si applica l'articolo 16 dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la  determinazione  delle  piante  organiche  del personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni   educative.   Le  attribuzioni  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          relative  a  tutto  il  personale  tecnico e amministrativo
          universitario,  compresi   i   dirigenti,   sono   devolute
          all'universita'  di appartenenza. Parimenti sono attribuite
          agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica e tecnologica in materia di personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca.".
            - L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
          18 del 1967, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
          esteri), cosi' recita:
            "Art.  4  (Gabinetto  e  Segreterie  particolari).  -  Il
          Gabinetto del Ministro attende alle funzioni  indicate  dal
          decreto-legge  10 luglio 1924, n. 1100. Ad esso e' preposto
          un capo di Gabinetto, di grado non inferiore  a  quello  di
          Ministro plenipotenziario.
            Le  Segreterie  particolari  dei  Sottosegretari di Stato
          attendono alle funzioni indicate dall'art. 5  del  decreto-
          legge  10 luglio 1924, n. 1100. Ad esso e' preposto un capo
          di Gabinetto, di grado non inferiore a quello  di  Ministro
          Plenipotenziario.
            Le  segreterie  particolari  dei  Sottosegretari di Stato
          attendono alle funzioni indicate dall'art. 5  del  decreto-
          legge  10  luglio  1924,  n.  1100.  Ad  esse sono preposti
          consiglieri di Ambasciata o consiglieri di Legazione.
            Il personale addetto  al  Gabinetto  ed  alle  Segreterie
          particolari  e'  scelto  fra gli appartenenti alle carriere
          dell'Amministrazione degli  affari  esteri,  con  eventuale
          eccezione  per  il segretario particolare del Ministro, per
          quelli dei Sottosegretari di Stato e  per  un'altra  unita'
          per il Gabinetto e per ciascuna Segreteria.
            Per   quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,  si
          applicano le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1924,
          n. 1100, e successive modificazioni.".