Art. 20 Piano di emergenza esterno 1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni del l'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonche' delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito della disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a). 2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'alegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; c) informare adeguadamente la popolazione e le autorita' locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente. 4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalita di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l'attivazione del piano, avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante. 5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello gia' emanato in precedenza. 6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di cui al comma 1. 7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato decreto leggislativo n. 112 del 1998.
Note all'art. 20: - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile". - Per quanto concerne l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 11. - Per quanto concerne l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12.