Art. 20
                     Piano di emergenza esterno

  1.  Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare
gli  effetti  dannosi  derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta
delle  informazioni  fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e
12, delle conclusioni del l'istruttoria, ove disponibili, delle linee
guida  previste  dal  comma  4,  nonche'  delle eventuali valutazioni
formulate  dal  Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - il prefetto, d'intesa con le regioni e
gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e
nell'ambito   della   disponibilita'   finanziarie   previste   dalla
legislazione  vigente,  predispone il piano di emergenza esterno allo
stabilimento  e  ne  coordina l'attuazione. Il piano e' comunicato al
Ministero  dell'ambiente,  ai  sindaci, alla regione e alla provincia
competenti   per   territorio,   al   Ministero  dell'interno  ed  al
Dipartimento   della   protezione   civile.  Nella  comunicazione  al
Ministero   dell'ambiente   devono   essere   segnalati   anche   gli
stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).
  2.  Il  piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto
almeno  delle  indicazioni  di cui all'alegato IV, punto 2, ed essere
elaborati allo scopo di:
    a)   controllare   e  circoscrivere  gli  incidenti  in  modo  da
minimizzarne  gli  effetti  e  limitarne  i  danni  per  l'uomo,  per
l'ambiente e per i beni;
    b)  mettere  in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    c)  informare  adeguadamente la popolazione e le autorita' locali
competenti;
    d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino
e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
  3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato
e,  se  necessario,  riveduto  ed aggiornato nei limiti delle risorse
previste  dalla  legislazione  vigente,  dal  prefetto  ad intervalli
appropriati  e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve
tenere  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli  stabilimenti  e nei
servizi  di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze
in  merito  alle  misure  da adottare in caso di incidenti rilevanti;
della  revisione  del  piano  viene  data  comunicazione al Ministero
dell'ambiente.
  4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con
la  Conferenza  unificata,  per  le  finalita  di  cui  alla legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  le  linee guida per la predisposizione del
piano  di  emergenza  esterna,  provvisorio  o  definitivo,  e per la
relativa  informazione  alla  popolazione. Inoltre, ferme restando le
attribuzioni   delle   amministrazioni   dello  Stato  e  degli  enti
territoriali   e  locali  definite  dalla  vigente  legislazione,  il
Dipartimento  della  protezione civile verifica che l'attivazione del
piano, avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti
qualora  accada  un  incidente rilevante o un evento incontrollato di
natura  tale  che  si possa ragionevolmente prevedere che provochi un
incidente rilevante.
  5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13, il
prefetto,  d'intesa  con  la  regione  e gli enti locali interessati,
redige  anche  il  piano  di emergenza esterno dell'area interessata;
fino  all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello
gia' emanato in precedenza.
  6.   Il   Ministro   dell'ambiente  provvede  a  disciplinare,  con
regolamento  da  adottarsi  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  del  23  agosto  1988, n. 400, le forme di consultazione della
popolazione sui piani di cui al comma 1.
  7.  Le  disposizioni  del  presente articolo restano in vigore fino
all'attuazione  dell'articolo  72  del citato decreto leggislativo n.
112 del 1998.
 
              Note all'art. 20:
              - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: "Istituzione
          del Servizio nazionale della protezione civile".
              -  Per  quanto concerne l'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 11.
              -  Per  quanto  concerne  l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo
          1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12.