Art. 21
       Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

  1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni
della  specifica  disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le
istruttorie  per  gli  stabilimenti  soggetti  alla presentazione del
rapporto  di  sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresi' il
provvedimento conclusivo.
  2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto
di  sicurezza,  avvia  l'istruttoria  e,  esaminato  il  rapporto  di
sicurezza,  esprime  le  valutazioni  di  propria competenza entro il
termine   di   quattro   mesi  dall'avvio  dell'istruttoria,  termine
comprensivo  dei  necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le
sospensioni     necessarie     all'acquisizione    di    informazioni
supplementari,  che non possono essere comunque superiori a due mesi.
Nell'atto  che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni
tecniche  finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le
misure  adottate  dal  gestore  per  la prevenzione e la riduzione di
incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la
limitazione o il divieto di esercizio.
  3.  Per  i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il
decreto  di  cui  all'articolo  10,  il  Comitato avvia l'istruttoria
all'atto  del  ricevimento  del rapporto preliminare di sicurezza. Il
Comitato,  esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati
i   sopralluoghi   eventualmente   ritenuti  necessari,  rilascia  il
nulla-osta   di   fattibilita',  eventualmente  condizionato  ovvero,
qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare  abbia  rilevato,  gravi
carenze  per  quanto  riguarda  la  sicurezza, formula la proposta di
divieto  di  costruzione,  entro  quattro  mesi  dal  ricevimento del
rapporto   preliminare  di  sicurezza,  fatte  salve  le  sospensioni
necessarie   all'acquisizione   di  informazioni  supplementari,  non
superiori  comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta
di   fattibilita'  il  gestore  trasmette  al  Comitato  il  rapporto
definitivo  di  sicurezza  relativo al progetto particolareggiato. Il
Comitato,  esaminato  il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il
parere  tecnico  conclusivo  entro  quattro  mesi dal ricevimento del
rapporto  di  sicurezza,  comprensivo  dei  necessari sopralluoghi ed
ispezioni.  Nell'atto  che conclude l'istruttoria vengono indicate le
valutazioni  tecniche  finali,  le proposte di eventuali prescrizioni
integrative  e, qualora le misure che il gestore intende adottare per
la  prevenzione  e  la  riduzione  di  incidenti  rilevanti risultino
nettamente  inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni
richieste,  viene  eventualmente  previsto  il  divieto  di inizio di
attivita'.
  4.  Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono
trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla
regione,  al  prefetto, al sindaco, nonche', per l'applicazione della
normativa  antincendi,  al  Comando  provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
  5.  Il  gestore  dello  stabilimento partecipa, anche a mezzo di un
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente
decreto.  La  partecipazione  puo' avvenire attraverso l'accesso agli
atti  del  procedimento,  la  presentazione di eventuali osservazioni
scritte   e  documentazioni  integrative,  la  presenza  in  caso  di
ispezioni   o   sopralluoghi  nello  stabilimento.  Qualora  ritenuto
necessario   dal   comitato,   il  gestore  puo'  essere  chiamato  a
partecipare alle riunioni del comitato stesso.