Art. 22 Informazioni sulle misure di sicurezza 1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. 2. La regione provvede affinche' il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore puo' chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 10. 3. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio. 4. Il comune, ove e' localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V. 5. Le notizie di cui al comma 4 sono pubblicate ad intervalli regolari e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21. 6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformita' all'articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo', in nessun caso, essere superiore a cinque anni.