Art. 22
               Informazioni sulle misure di sicurezza

  1.  Le  informazioni  e  i dati relativi agli stabilimenti raccolti
dalle  autorita'  pubbliche  in  applicazione  del  presente  decreto
possono  essere  utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati
richiesti.
  2.  La  regione  provvede affinche' il rapporto di sicurezza di cui
all'articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'articolo
13,   comma   1,  lettera  b),  numero  2),  siano  accessibili  alla
popolazione interessata. Il gestore puo' chiedere alla regione di non
diffondere   le   parti  del  rapporto  che  contengono  informazioni
riservate  di carattere industriale, commerciale o personale o che si
riferiscono  alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali
casi  la  regione  mette a disposizione della popolazione la versione
del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 10.
  3. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate
di  cui  al  comma  2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per
motivi attinenti al suo ufficio.
  4.  Il  comune,  ove  e'  localizzato  lo  stabilimento  soggetto a
notifica  porta  tempestivamente  a  conoscenza  della popolazione le
informazioni  fornite  dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5,
eventualmente  rese  maggiormente  comprensibili,  fermo restando che
tali  informazioni  dovranno  includere  almeno  i  contenuti  minimi
riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa
di cui all'allegato V.
  5.  Le  notizie  di  cui  al  comma 4 sono pubblicate ad intervalli
regolari e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere
aggiornate   dal   sindaco   sulla  base  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 21.
  6.  Le  informazioni  sulle misure di sicurezza da adottare e sulle
norme  di  comportamento  da  osservare  in  caso  di  incidente sono
comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte
in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti
soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni
tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che
intervenga  una  modifica in conformita' all'articolo 10. Esse devono
essere  permanentemente  a  disposizione  del  pubblico. L'intervallo
massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo',
in nessun caso, essere superiore a cinque anni.