Art. 23 (Consultazione della popolazione) 1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di: a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9; b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista dal presente decreto; c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti. 2. Il parere di cui al comma 1 e' espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalita' stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere ha possibilita' di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della societa' civile, qualora si ravvisi la necessita' di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonche' alla urbanizzazione del territorio.