Art. 23 
                  (Consultazione della popolazione) 
 
  1. La  popolazione  interessata  deve  essere  messa  in  grado  di
esprimere il proprio parere nei casi di: 
    a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui
all'articolo 9; 
    b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali  modifiche  sono
soggette  alle  disposizioni  in  materia   di   pianificazione   del
territorio prevista dal presente decreto; 
    c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno  agli
stabilimenti esistenti. 
  2. Il parere  di  cui  al  comma  1  e'  espresso  nell'ambito  del
procedimento  di  formazione  dello  strumento  urbanistico   o   del
procedimento di valutazione di impatto ambientale  con  le  modalita'
stabilite dalle regioni o  dal  Ministro  dell'ambiente,  secondo  le
rispettive competenze,  che  possono  prevedere  ha  possibilita'  di
utilizzare  la  conferenza  di  servizi  con  la  partecipazione  dei
rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori  e  della
societa'  civile,  qualora  si  ravvisi  la  necessita'  di  comporre
conflitti in ordine alla  costruzione  di  nuovi  stabilimenti,  alla
delocalizzazione  di  impianti  nonche'   alla   urbanizzazione   del
territorio.