Art. 24
                 Accadimento di incidente rilevante

  1.  Al  verificarsi di un incidente rilevante, il gestore e' tenuto
a:
    a)  adottare  le  misure  previste  dal piano di emergenza di cui
all'articolo 11;
    b)  informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei
Vigili del fuoco il presidente della giunta regionale e il presidente
dell'amministrazione  provinciale  comunicando, non appena ne venga a
conoscenza:
      1) le circostanze dell'incidente;
      2) le sostanze pericolose presenti;
      3)   i   dati   disponibili   per   valutare   le   conseguenze
dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
      4) le misure di emergenza adottate;
      5)  le  informazioni  sulle  misure  previste  per limitare gli
effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si
riproduca;
    c)  aggiornare  le informazioni fornite, qualora da indagini piu'
approfondite  emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti
informazioni o le conclusioni tratte.
  2.  Il  prefetto  informa  immediatamente i Ministri dell'ambiente,
dell'interno  e  il  Dipartimento  della  protezione civile nonche' i
prefetti  delle  province limitrofe che potrebbero essere interessate
dagli  effetti  dell'evento  e  dispone per l'attuazione del piano di
emergenza  esterna; le spese relative agli interventi effettuati sono
poste  a  carico  del  gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte
salve le misure assicurative stipulate.
  3.  Il  Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un
sopralluogo  ai  fini  della  comunicazione  alla Commissione europea
delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b).