Art. 25
                         Misure di controllo

  1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del
presente   decreto,   sulla  base  delle  disponibilita'  finanziarie
previste   dalla  legislazione  vigente,  oltre  a  quelle  espletate
nell'ambito  delle  procedure  di  cui all'articolo 21, consistono in
verifiche  ispettive  al fine di accertare adeguatezza della politica
di  prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e
dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
  2.  Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla
base  delle  disponibilita'  finanziarie  previste dalla legislazione
vigente,  dalla  regione;  in attesa dell'attuazione del procedimento
previsto  dall'articolo  72  del decreto legislativo n. 112 del 1998,
quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte
ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 1998.
  3.  Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base
dei  criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-
regioni,  da  emanarsi  entro un anno dalla data di entrata in vigore
del   presente   decreto  e  sono  effettuate  indipendentemente  dal
ricevimento  del  rapporto  di sicurezza o di altri rapporti e devono
essere  concepite  in  modo  da  consentire  un  esame  pianificato e
sistematico   dei   sistemi  tecnici,  organizzativi  e  di  gestione
applicati nello stabilimento.
  4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo
comporta che:
    a)  tutti  gli  stabilimenti  sono  sottoposti  a un programma di
controllo  con  una  periodicita' stabilita in base a una valutazione
sistematica  dei  pericoli  associati agli incidenti rilevanti in uno
specifico  stabilimento  e  almeno  annualmente  per gli stabilimenti
soggetti   alla  presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  di  cui
all'articolo 8;
    b)  dopo  ogni controllo deve essere redatta una relazione e data
notizia al Ministero dell'ambiente;
    c)   i   risultati  dei  controlli  possono  essere  valutati  in
collaborazione  con  la direzione dello stabilimento entro un termine
stabilito dall'autorita' di controllo.
  5.  Il personale che effettua il controllo puo' chiedere al gestore
tutte  le  informazioni  supplementari  che  servono  per  effettuare
un'adeguata  valutazione  della  possibilita' di incidenti rilevanti,
per  stabilire  le  probabilita'  o  l'entita'  dell'aggravarsi delle
conseguenze   di   un   incidente  rilevante,  anche  al  fine  della
predisposizione del piano di emergenza esterno.
  6.  Ferme  restando  le  misure  di controllo di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli stabilimenti di
cui  all'articolo 2, comma, 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre
1997,  usufruendo  delle  disponibilita'  finanziarie  previste dalla
legislazione vigente.
 
              Note all'art. 25:
              -  Per  quanto  concerne  l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo
          1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12.
              -  Per quanto concerne il D.M. 5 novembre 1997, si veda
          nelle note all'art. 2.