Art. 26 (Procedure semplificate) 1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l'espletamento della procedura di cui all'articolo 21 viene esaminata dal Comitato, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di cui al comma 1; fino all'emanazione di tale decreto si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1998. 3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorita' di cui all'articolo 21, comma 1, agli organi competenti perche' ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste: a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale; b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; c) dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; e) dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; f) dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Note all'art. 26: - Per quanto concerne l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12. - L'art. 17 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, (per l'argomento si veda nelle note all'art. 6), e' il seguente: "Art. 17 (Certificato di prevenzione incendi). - Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attivita' sottoposta a controllo e' conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorita' competente". - Il decreto ministeriale 30 aprile 1998, contiene modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984, recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attivita' a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983". - La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - La legge 28 febbraio 1992, n. 220, reca: "Interventi per la difesa del mare". - Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, reca: "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, reca: "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali". - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)". - Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concerne: "Approvazione del regolamento speciale per l'impegno dei gas tossici". - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concerne: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". - L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene del lavoro", e' il seguente: "Art. 48 (Notifiche all'Ispettorato del lavoro). - Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti piu' di 3 operai, e' tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente. La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalita' delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano. L'ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalita' delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando pero' la loro responsabilita' per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto". - L'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", cosi' recita: "Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000". - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". - La legge 28 gennaio 1977, n. 10, reca: "Norme per la edificabilita' dei suoli".