Art. 6

  1.  I  diplomi,  certificati  od  altri titoli di medico rilasciati
dagli  Stati  di  origine o provenienza che comprovino una formazione
non  rispondente  all'insieme  delle esigenze minime di formazione di
cui   all'articolo   18   sono   ammessi  al  riconoscimento  di  cui
all'articolo 2 se:
   a)  sanciscono  una formazione iniziata anteriormente al l gennaio
1981 per la Grecia, l gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al
20  dicembre  1976  per gli altri Stati membri, alla data di adesione
per l'Austria, Svezia e Finlandia;
   b)  sono  accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorita'
competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la
specifica  professione  o attivita' per un periodo di almeno tre anni
consecutivi  nel  corso  dei  cinque  anni  che precedono il rilascio
dell'attestato.
  2.  I  diplomi,  certificati  o  altri titoli di medico specialista
rilasciati  da  altri Stati membri che non rispondono ai requisiti di
cui  all'articolo  20,  sono  ammessi  al  riconoscimento di cui agli
articoli 3 e 4 se:
   a)  sanciscono  una formazione iniziata anteriormente al l gennaio
1981  per la Grecia, al l gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo,
al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione
per l'Austria, Svezia e Finlandia;
   b)  sono  accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorita'
competenti,  da  cui  risulti  che  essi  si  sono  effettivamente  e
lecitamente   dedicati   alla  specifica  attivita'  per  un  periodo
equivalente  al  doppio  della differenza tra la durata di formazione
specialistica   richiesta   nello   Stato  membro  di  origine  o  di
provenienza  e  la durata minima di formazione prevista nell'allegato
E.  Per  le  specializzazioni  per  le quali in Italia era richiesta,
prima  dell'entrata  in  vigore del presente decreto legislativo, una
durata minima di formazione inferiore a quella prevista nell'allegato
E,  per  il  conseguimento  dei titoli di cui agli allegati B e C, la
differenza e' determinata in base alla durata minima di formazione.
  3.  I  diplomi,  certificati  ed altri titoli di medico o di medico
specialista  che  non  corrispondono alle denominazioni che figurano,
per  lo  Stato  membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C,
sono  riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato
delle  Autorita'  competenti  nel  quale  e'  attestato che essi sono
rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello
Stato  membro  che  li  ha  rilasciati  a quelli la cui denominazione
figura nei predetti allegati.
  4.  I  diplomi,  certificati  ed  altri  titoli  che  attestano una
formazione  di  medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel
territorio dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, che non risponde a
tutti  i requisiti di cui all'articolo 18 sono riconosciuti in Italia
se:
   a) sanzionano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
   b)  danno  diritto all'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo
in  tutto  il  territorio  della  Germania alle stesse condizioni dei
titoli  rilasciati  dalle  Autorita'  competenti  tedesche e indicati
nell'allegato A, lettera c);
   c)  si  accompagnano  ad un certificato rilasciato dalle Autorita'
competenti  tedesche  attestante che i loro titolari si sono dedicati
effettivamente  e  lecitamente in Germania alla professione di medico
per  un  periodo  di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque
che precedono il rilascio dell'attestato.
  5.  I  diplomi,  certificati  ed  altri  titoli  che  attestano una
formazione  di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati
membri  nel  territorio  dell'ex Repubblica Democratica Tedesca e che
non  posseggono  i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo
20, sono riconosciuti in Italia se:
   a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
   b)   permettono   l'esercizio,  quale  medico  specialista,  della
corrispondente  attivita'  in tutto il territorio della Germania alle
stesse  condizioni  dei  titoli rilasciati dalle Autorita' competenti
tedesche ed indicati negli allegati B e C;
   c)  si  accompagnano ad un certificato, rilasciato dalle Autorita'
competenti  tedesche,  attestante  l'esercizio, in qualita' di medico
specialista, dell'attivita' corrispondente per un periodo equivalente
al  doppio della differenza tra la durata minima di formazione di cui
all'articolo 20 e quella acquisita nel territorio tedesco.