Art. 14.
                           Organizzazione
  1.  Presso  le  amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della
legge   sono   individuate   o  costituite  le  unita'  organizzative
responsabili   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale  strumentale  all'adozione del provvedimento finale. A
tali  unita'  organizzative  sono demandati altresi' compiti connessi
alle  predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi
sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni
previsti   dalla  legge  e  compiti  di  collegamento  con  le  altre
amministrazioni interessate all'attuazione della legge.