Art. 15. Comunicazioni tra amministrazioni 1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nullaosta ad iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa. 2. Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 7, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero del tesoro. 3. Il Ministero delle finanze informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri e del tesoro della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione. 4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonche' del commercio con l'estero, periodicamente ovvero su loro richiesta. 5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno al Ministero delle finanze. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni rilasciate. 6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi, nonche' quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge. 7. Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Nota all'art. 15: - Per l'art. 13 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1. - Per l'art. 14 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 7. - Per il comma 8, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 della legge n. 185/1990 e' il seguente: "Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. 3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3".