Art. 15.
                  Comunicazioni tra amministrazioni
  1.  Ogni  decisione  relativa a comunicazioni e domande ricevute in
procedimenti  relativi  ad  autorizzazioni  e  nullaosta  ad iniziare
trattative  contrattuali,  e'  immediatamente  comunicata, secondo le
rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero
della difesa e viceversa.
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  da' tempestiva notizia ai
Ministeri  della  difesa,  del  tesoro  e del commercio con l'estero,
delle   autorizzazioni  agli  operatori  ai  sensi  dell'articolo  7,
informando   altresi'   i   predetti   Ministeri   delle  conseguenti
determinazioni   nonche'   della  conclusione  anche  parziale  delle
operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni
o  revoche.  Copia  delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della
legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente,
oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della
legge, al Ministero del tesoro.
  3.  Il  Ministero  delle finanze informa immediatamente i Ministeri
degli  affari  esteri  e  del  tesoro  della  conclusione  o parziale
effettuazione delle operazioni di importazione.
  4.  I  dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma
8,  lettera  a),  della  legge,  sono  comunicati dal Ministero delle
finanze  ai  Ministeri  dell'interno e della difesa, quando non siano
effettuate  per  loro  conto,  nonche'  del  commercio  con l'estero,
periodicamente ovvero su loro richiesta.
  5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2,
3  e  4,  ed  il  relativo  giorno  di ricevimento, le determinazioni
inerenti   al   diniego  ovvero  a  condizioni  o  limitazioni,  sono
immediatamente  comunicate  dal  Ministero  dell'interno al Ministero
delle  finanze.  Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia
al   Ministero   del  commercio  con  l'estero  delle  autorizzazioni
rilasciate.
  6.  Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi,
nonche' quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza
del  Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini
di cui all'articolo 5 della legge.
  7. Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono
trasmesse  con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese
tra le amministrazioni interessate.
 
           Nota all'art. 15:
            - Per l'art. 13 della legge   n. 185/1990  si  vedano  le
          note all'art.  1.
            -  Per  l'art.  14 della legge   n. 185/1990 si vedano le
          note all'art.  7.
            - Per il comma 8, lettera a) dell'art. 1 della  legge  n.
          185/1990 si vedano le note all'art. 1.
            -  Il  testo  dell'art.  5  della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
            "Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del
          Consiglio dei Ministri riferisce  al Parlamento con propria
          relazione  entro  il 31   marzo di  ciascun anno  in ordine
          alle operazioni  autorizzate e svolte entro il 31  dicembre
          dell'anno precedente.
            2.    I Ministri   degli   affari esteri,   dell'interno,
          della   difesa, delle    finanze,    dell'industria,    del
          commercio     e    dell'artigianato,  delle  partecipazioni
          statali  e  del  commercio  con  l'estero,  per  quanto  di
          rispettiva   competenza,  riferiscono    annualmente  sulle
          attivita' di cui alla presente   legge  al  Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri il quale allega   tali relazioni
          alla  relazione al Parlamento di  cui al comma 1.
            3.  La relazione  di cui  al comma  1 dovra'    contenere
          indicazioni  analitiche  -   per tipi, quantita'   e valori
          monetari -    degli  oggetti  concernenti  le    operazioni
          contrattualmente  definite    indicandone  gli  stati    di
          avanzamento  annuali sulle  esportazioni,  importazioni   e
          transiti  di   materiali di armamento  e sulle esportazioni
          di servizi oggetto dei controlli e    delle  autorizzazioni
          previste  dalla  presente  legge.    La  relazione   dovra'
          contenere inoltre  la   lista dei   Paesi indicati    nelle
          autorizzazioni   definitive, l'elenco  delle  revoche delle
          autorizzazioni   stesse  per  violazione  della    clausola
          di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1
          e  15  nonche'  l'elenco delle   iscrizioni sospensioni   o
          cancellazioni  nel registro nazionale di cui all'art. 3".