Art. 16.
                   Conferenze di servizi e accordi
  1.  Quando si ravvisi l'opportunita' di una contestuale valutazione
degli   interessi  pubblici  di  cui  alla  legge,  viene  convocata,
dall'autorita'   competente   all'adozione   del   provvedimento,  la
conferenza  di  servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  Ai  fini  della completezza e tempestivita' dell'istruttoria da
parte  delle  unita'  organizzative  responsabili  degli  adempimenti
procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni
riguardanti  le  operazioni  disciplinate  dalla legge e dal presente
regolamento,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, i Ministeri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro,
delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero nonche' altri
Ministeri    interessati,   stipulano   accordi   di   collaborazione
riguardanti, in particolare:
    a) la costituzione di un sistema informativo;
  b)   l'acquisizione   di   intese,  concerti,  nullaosta,  assensi,
designazioni;
  c)  il  distacco  di  nuclei di personale presso il Ministero degli
affari esteri.
  3.   Ogni   amministrazione   partecipante   all'accordo  individua
nell'ambito   della   propria   struttura,   l'unita'   organizzativa
responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso.
  4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse
di  tutte  le  amministrazioni  partecipanti all'accordo e forniscono
direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici
e   telematici,  tutte  le  informazioni  necessarie  ai  fini  delle
attivita'   svolte   in   attuazione   della  legge  e  del  presente
regolamento.
  5.  Presso  il  Ministero degli affari esteri, previa intesa con le
amministrazioni  interessate,  possono  operare  nuclei  delle unita'
organizzative  di  altre amministrazioni responsabili delle attivita'
di  cui  alla  legge e al presente regolamento, al fine di costituire
tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare
il piu' celere svolgimento dei procedimenti.
 
           Note all'art. 16:
            - Il  testo dell'art.  6 della  legge n.  241/1990 (Nuove
          norme in materia di   procedimento  amministrativo    e  di
          diritto  di    accesos  ai  documenti amministrativi) e' il
          seguente:
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
            a) valuta,  ai    fini  istruttori,  le  condizioni    di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per  l'emanazione   del
          provvedimento;
            b)  accerta di ufficio i  fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e   adotta ogni  misura  per
          l'adeguato  e  sollecito svolgimento  dell'istruttoria.  In
          particolare,  puo'  chiedere  il rilascio di  dichiarazioni
          e  la  rettifica  di    dichiarazioni o istanze erronee   o
          incomplete  e   puo'  esperire  accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
            c)   propone   l'indizione  o,  avendone  la  competenza,
          indice  le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
            d)  cura   le comunicazioni,   le   pubblicazioni   e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
            e)   adotta,     ove  ne     abbia  la    competenza,  il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente per l'adozione".
            -  Il  testo  dell'art.  14 della legge n. 241/1990 e' il
          seguente:
            "Art.  14.  -   1.  Qualora  sia  opportuna    effettuare
          un  esame contestuale di  vari interessi pubblici coinvolti
          in   un  procedimento  amministrativo,    l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.
            2.  La    conferenza   stessa    puo'   essere    indetta
          anche    quando  l'amministrazione    procedente      debba
          acquisire     intese,    concerti,  nullaosta    o  assensi
          comunque   denominati  di altre  amministrazioni pubbliche.
          In tal caso  le determinazioni concordate nella  conferenza
          tra    tutte le  amministrazioni intervenute  tengono luogo
          degli atti predetti.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente convocata,  non abbia    partecipato
          alla   conferenza      o  vi  abbia  partecipato    tramite
          rappresentanti   privi  della    competenza  ad  esprimerne
          definitivamente  la volonta',  salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione   procedente  il    proprio    motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          della  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni  adottate, qualora  queste ultime    abbiano
          contenuto      sostanzialmente    diverso     da     quelle
          originariamente previste.
            4.  Le   disposizioni di   cui   al   comma   3   non  si
          applicano   alle amministrazioni       preposte        alla
          tutela       ambientale, paesaggisticoterritoriale e  della
          salute dei cittadini".