Art. 16. Conferenze di servizi e accordi 1. Quando si ravvisi l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini della completezza e tempestivita' dell'istruttoria da parte delle unita' organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero nonche' altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare: a) la costituzione di un sistema informativo; b) l'acquisizione di intese, concerti, nullaosta, assensi, designazioni; c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri. 3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso. 4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento. 5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesos ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuna effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero della data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini".