Art. 17. P e r s o n a l e 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unita' organiche del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni. 3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, e', a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale e' a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
Nota all'art. 17: - Per l'art. 30 della legge n. 185/1990 si vedano le note alle premesse.