Art. 17.
                          P e r s o n a l e
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  nominativa o per unita' organiche del Ministro degli affari
esteri  di  concerto  con  i Ministri interessati, viene stabilito ed
aggiornato  il  contingente  di  personale,  anche militare, di altre
amministrazioni,  dotato  dei requisiti di professionalita' necessari
per  lo  svolgimento  delle attivita' di cui alla legge e al presente
regolamento,  da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi
dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.
  2.  Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero
degli  affari  esteri  in  posizione  di  comando  per un periodo non
inferiore a due anni.
  3.  Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5,
e',  a  tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio
nell'amministrazione  di appartenenza. Il trattamento economico fisso
e   continuativo   del   predetto   personale   e'   a  carico  delle
amministrazioni  di  appartenenza,  mentre gli altri oneri finanziari
sono  di  competenza  del  Ministero  degli  affari  esteri.  Per  il
personale  militare  si  applicano  le  norme previste dai rispettivi
ordinamenti.
 
           Nota all'art. 17:
            - Per  l'art. 30  della legge  n. 185/1990 si  vedano  le
          note alle premesse.