Art. 17.
                    Blocco stradale o ferroviario

    1.  Il  primo  e  il  secondo  comma  dell'articolo 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
    "Chiunque,   al   fine   di  impedire  od  ostacolare  la  libera
circolazione,   depone  o  abbandona  congegni  o  altri  oggetti  di
qualsiasi  specie  in una strada ferrata, e' punito con la reclusione
da uno a sei anni.
    La  stessa  pena  si  applica  nei  confronti  di chi, al fine di
ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri
oggetti  di  qualsiasi  specie  in una zona portuale o nelle acque di
fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.".
    2.  Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.
66 e' inserito il seguente:
    "Art.  1-bis.  -  Chiunque,  al fine di impedire od ostacolare la
libera  circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di
qualsiasi  specie  in  una  strada  ordinaria  o comunque ostruisce o
ingombra  una  strada ordinaria o ferrata, e' punito, se il fatto non
costituisce  reato,  con  la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire due milioni a lire otto milioni.
    Se  il  fatto  e' commesso da piu' persone, anche non riunite, si
applica  la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire
cinque milioni a lire venti milioni.
    Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti  non  e'  ammesso  il
pagamento  in  misura  ridotta  ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".