Art. 18.
                            Autotrasporto

    1.  L'articolo  26  della  legge  6 giugno  1974, n. 298 e' cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma le parole "e' punito a norma dell'articolo
348  codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da lire quattro
milioni   a   lire  ventiquattro  milioni.  Si  applica  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque milioni a
lire  trenta  milioni  se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha
commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo
o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.";
      b) il secondo comma e' soppresso;
      c) nel  terzo  comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire
cinquecentomila  a  lire  un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"e'  punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  lire tre milioni a lire diciotto milioni."; e' altresi' soppresso
il secondo periodo;
      d) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
    "Alle  violazioni  di  cui  al  primo  comma consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi  ovvero,  in  caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria   della   confisca   amministrativa   del   veicolo,   con
l'osservanza  delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
    2.  L'articolo  46  della  legge  6 giugno  1974, n. 298 e' cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma  le parole "e' punito con la reclusione da
uno  a  sei  mesi  o  con  la  multa  da  lire  duecentomila  a  lire
seicentomila"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  punito con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da lire quattro
milioni   a   lire  ventiquattro  milioni.  Si  applica  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque milioni a
lire  trenta  milioni  se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha
commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo
o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.";
      b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Alle  violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi,  ovvero,  in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme  di  cui  al  capo  I,  sezione  II,  del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
    3.  L'articolo  60  della  legge  6 giugno  1974, n. 298 e' cosi'
modificato:
      a) nella  rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei
reati" sono sostituite dalle seguenti: "accertamento degli illeciti";
      b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
    "Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46
non  e'  ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
    4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285  le  parole "con le sanzioni previste dall'articolo 46
della  legge  6 giugno  1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti:
"con  le  sanzioni  amministrative previste dall'articolo 46, primo e
secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
    5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno
1974,  n.  298"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con le sanzioni
amministrative  previste  dall'articolo  46,  primo  e secondo comma,
della legge 6 giugno 1974, n. 298".