Art. 18. Autotrasporto 1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito a norma dell'articolo 348 codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo."; b) il secondo comma e' soppresso; c) nel terzo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni."; e' altresi' soppresso il secondo periodo; d) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.". 2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo."; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.". 3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato: a) nella rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei reati" sono sostituite dalle seguenti: "accertamento degli illeciti"; b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". 4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298". 5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".