Art. 19.
                          Guida dei veicoli

    1.  L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e' cosi' modificato:
      a) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
    "13.   Chiunque   guida  autoveicoli  o  motoveicoli  senza  aver
conseguito   la   patente   di   guida  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire quattro milioni a
lire  sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano  senza  patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza
dei requisiti previsti dal presente codice.";
      b) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
    "18.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi,  o  in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  la sanzione
accessoria  della  confisca amministrativa del veicolo. Quando non e'
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si  applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
    2. Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
    "4.  Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere  munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da lire quattro milioni a lire sedici
milioni.  All'incauto  affidamento  si applica la disposizione di cui
all'articolo 116, comma 12.
    4-bis.  Alle  violazioni  di  cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi  o,  in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
    3.   Nel  comma  7  dell'articolo  126  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del
ritiro  della  patente  e del fermo del veicolo per un periodo di due
mesi.  In  caso  di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo,   consegue  la  sanzione  accessoria  della  confisca
amministrativa del veicolo.".
    4.   Nel  comma  6  dell'articolo  136  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si applicano le sanzioni" sono
inserite le seguenti: "amministrative, comprese quelle accessorie,".
    5.   Nel  comma  4  dell'articolo  213  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992, n. 285 le parole "con l'arresto da uno a otto mesi e
con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire  ottocentomila"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.".
    6. Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
    "6.   Chiunque,  durante  il  periodo  in  cui  il  documento  di
circolazione  e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo
cui  il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente
gli  sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si
applica  la  sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
o,  in  caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della  confisca  amministrativa  del  veicolo.  La  durata  del fermo
amministrativo  e'  di  tre  mesi,  salvo i casi in cui tale sanzione
accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.".
    7. Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Chiunque,  durante  il periodo di sospensione della carta di
circolazione,  circola  abusivamente  con lo stesso veicolo e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni  a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del
veicolo.".
    8. Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Chiunque,  durante il periodo di sospensione della validita'
della  patente,  circola  abusivamente  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici  milioni.  Si  applicano  le  sanzioni accessorie della revoca
della  patente  e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di  tre  mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del
fermo  amministrativo,  si  applica  la  confisca  amministrativa del
veicolo.".