Art. 20.
                Comportamenti durante la circolazione

    1. Il comma 8 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e' sostituito dai seguenti:
    "8.   Chiunque   trasporta   merci   pericolose   senza  regolare
autorizzazione,   quando  sia  prescritta,  ovvero  non  rispetta  le
condizioni   imposte,   a   tutela   della  sicurezza,  negli  stessi
provvedimenti   di   autorizzazione   e'   punito   con  la  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni.
    8-bis.  Alle  violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie  della  sospensione  della  carta  di circolazione e della
sospensione  della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
In  caso  di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
    2.  L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e' cosi' modificato:
      a) nel  comma  19  le parole "con l'arresto da due a sei mesi e
con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite
dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire dodici milioni";
      b) nel  comma  22  il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Alle  violazioni  di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria
della  sospensione  della  patente  di  guida per un periodo da sei a
ventiquattro  mesi  e  del  fermo  amministrativo  del veicolo per un
periodo  di  tre  mesi.  In caso di reiterazione delle violazioni, in
luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca  amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.".
    3.   Nel  comma  7  dell'articolo  192  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285 le parole "ove il fatto non costituisca piu'
grave  reato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
da  lire  centomila  a  lire  quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti:  "ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e' punito con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire due
milioni a lire otto milioni.".