Art. 21.
                  Dati di identificazione e targhe

    1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285 le parole "con l'arresto da quattro a dodici mesi e con
l'ammenda  da  lire  cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il
fatto  costituisca  piu' grave reato" sono sostituite dalle seguenti:
",  se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da lire quattro milioni a lire sedici
milioni".
    2.  L'articolo  97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e' cosi' modificato:
      a) nel   comma   9   le   parole   "con  le  sanzioni  previste
dall'articolo  100, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
milioni a lire dodici milioni";
      b) al   comma   14  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Alle
violazioni   di  cui  al  comma  9,  limitatamente  alle  ipotesi  di
circolazione  con  un  ciclomotore  con  contrassegno  contraffatto o
alterato,  consegue  la  sanzione accessoria del fermo amministrativo
del  veicolo  per  un  periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione
delle    violazioni,    la   sanzione   accessoria   della   confisca
amministrativa  del  veicolo,  secondo  le  norme  di  cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
    3.  L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e' cosi' modificato:
      a) nel  comma  12 le parole "con l'arresto da tre a nove mesi e
con  l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a  lire  due milioni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";
      b) nel  comma 15 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Alle  violazioni  di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni,  la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei
casi  in  cui  tale  sanzione  accessoria  e' applicata a seguito del
ritiro  della  targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.".
    4.   Nel  comma  5  dell'articolo  113  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285  le parole "e' soggetto alle sanzioni" sono
sostituite dalle seguenti: "e' soggetto alle sanzioni amministrative,
comprese quelle accessorie,".
    5.   Nel  comma  7  dell'articolo  114  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285 le parole "e' soggetto alle medesime sanzioni"
sono  sostituite  dalle seguenti: "e' soggetto alle medesime sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie,".