Art. 21. Dati di identificazione e targhe 1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato" sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni". 2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato: a) nel comma 9 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni"; b) al comma 14 e' aggiunto il seguente periodo: "Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". 3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato: a) nel comma 12 le parole "con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni"; b) nel comma 15 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". 4. Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "e' soggetto alle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,". 5. Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "e' soggetto alle medesime sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".