Art. 23. Disposizioni di coordinamento e finali 1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ed il limite massimo generale di lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.". 3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato: a) il comma 2 e' soppresso; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' inserito il seguente: "1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.".