Art. 23.
               Disposizioni di coordinamento e finali

    1.  Nel  primo  periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285 le parole "ed il limite massimo
generale di lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ed
il limite massimo generale di lire diciotto milioni".
    2.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo 202 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e' aggiunto il seguente:
    "3-bis.  Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito
per  le  violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3;
97,  comma  9;  100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma
13;  124,  comma  4;  136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,
comma  6;  217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale
di  contestazione  e'  trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni.".
    3.  L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e' cosi' modificato:
      a) il comma 2 e' soppresso;
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Il  giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli 22,
22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
    4.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Se  l'autore  della  violazione  e'  persona diversa dal
proprietario   del   veicolo,  ovvero  da  chi  ne  ha  la  legittima
disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che
la  circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo
e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e'
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.".