Art. 12. Con Regolamento da approvarsi per decreto Reale, sara' provveduto all'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 giugno 1899. UMBERTO. A. BONASI. PELLOUX. CARMINE. Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.