Art. 12. 
 
  Con Regolamento da approvarsi per decreto Reale,  sara'  provveduto
all'esecuzione della presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato  sia
inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 4 giugno 1899. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                           A. BONASI. 
                                                           PELLOUX.   
                                                           CARMINE.   
 
  Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.