Art. 9.


          Versamento delle sanzioni e comandi di personale


  1.  Il  termine  per  il  pagamento  delle  sanzioni amministrative
pecuniarie  previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e
2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante
della  concorrenza  e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli
importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni
successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna
sanzione,   sul   conto  di  tesoreria  intestato  all'Autorita',  da
destinare  a  spese di carattere non continuativo e non obbligatorio;
la  parte  di  sanzione  eccedente  il predetto importo e' versata al
bilancio  dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione
vigente.  L'importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato
ogni  sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
avente  natura  non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze
dell'Autorita'.
  2.  I  comandi  di personale previsti da specifiche disposizioni di
legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento
dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i
criteri  di  cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
          «Attuazione  dell'art.  14  della  direttiva 2005/29/CE che
          modifica   la   direttiva   84/450/CEE   sulla  pubblicita'
          ingannevole»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          settembre 2007, n. 207.
             -  Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
          «Attuazione   della   direttiva  2005/29/CE  relativa  alle
          pratiche  commerciali  sleali tra imprese e consumatori nel
          mercato  interno  e  che  modifica le direttive 84/450/CEE,
          97/7/CE,  98/27/CE,  2002/65/CE,  e  il Regolamento (CE) n.
          2006/2004»   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          settembre 2007, n. 207.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 9 della
          legge   20  luglio  2004,  n.  215  (Norme  in  materia  di
          risoluzione dei conflitti di interessi):
             «1.  I  ruoli organici di cui all'art. 11 della legge 10
          ottobre  1990,  n. 287, e all'art. 1, comma 17, della legge
          31  luglio  1997,  n.  249, sono integrati di 15 unita' per
          ciascun   ruolo   in   relazione   ai   compiti  attribuiti
          all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato e
          all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni dalla
          presente  legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel
          limite  di  un  contingente  di  15  unita'  per  ciascuna,
          personale   eventualmente   resosi  disponibile  a  seguito
          dell'attuazione  dei processi di riordino e di accorpamento
          di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di
          comando  o  in  analoghe  posizioni  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti,   con  imputazione  alle  Autorita'  del  solo
          trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sono
          definiti i profili professionali richiesti.».