Art. 9. Versamento delle sanzioni e comandi di personale 1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorita', da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo e' versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorita'. 2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 207. - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 207. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi): «1. I ruoli organici di cui all'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'art. 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili professionali richiesti.».