Art. 9.
Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e
2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli
importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni
successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna
sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorita', da
destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio;
la parte di sanzione eccedente il predetto importo e' versata al
bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione
vigente. L'importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato
ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze
dell'Autorita'.
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di
legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento
dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i
criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
«Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2007, n. 207.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
«Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2007, n. 207.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della
legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi):
«1. I ruoli organici di cui all'art. 11 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e all'art. 1, comma 17, della legge
31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unita' per
ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla
presente legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel
limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna,
personale eventualmente resosi disponibile a seguito
dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento
di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di
comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi
ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del solo
trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definiti i profili professionali richiesti.».