Art. 43.


              Validazione temporale con marca temporale


  1.  Una  evidenza informatica e' sottoposta a validazione temporale
mediante  generazione  e  applicazione  di  una  marca temporale alla
relativa impronta.
  2.  Le  marche  temporali  sono  generate da un apposito sistema di
validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte
a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:
   a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente a
quanto richiesto dal presente decreto;
   b)  generare  la  struttura  dei  dati  temporali  secondo  quanto
specificato negli articoli 44 e 47 del presente decreto;
   c)  sottoscrivere  digitalmente  la  struttura di dati di cui alla
lettera b).
  3.  L'evidenza  informatica  da  sottoporre a validazione temporale
puo' essere costituita da un insieme di impronte.