Art. 47.


           Precisione dei sistemi di validazione temporale


  1.  Il  riferimento  temporale  assegnato  ad  una  marca temporale
coincide con il momento della sua generazione, con una differenza non
superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN),
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
  2.  Il  riferimento  temporale  contenuto  nella marca temporale e'
specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).