Art. 48.


           Sicurezza dei sistemi di validazione temporale


  1.  Qualsiasi  anomalia  o  tentativo  di  manomissione  che  possa
modificare  il  funzionamento del sistema di validazione temporale in
modo  da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal presente
decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 47, comma 1, e'
annotato  sul  giornale  di  controllo  e causa il blocco del sistema
medesimo.
  2.  Il  blocco  del  sistema  di  validazione temporale puo' essere
rimosso  esclusivamente  con  l'intervento di personale espressamente
autorizzato.
  3.   La  verifica  della  conformita'  ai  requisiti  di  sicurezza
specificati  nel  presente  articolo  deve  essere effettuata secondo
criteri  di sicurezza almeno equivalenti al livello EAL 3 della norma
ISO/IEC  15408  o  superiori.  Sono  ammessi  livelli  di valutazione
internazionalmente  riconosciuti come equivalenti, tra i quali quelli
previsti  dal  livello  di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi
HIGH dell'ITSEC.
  4.  Ai  sensi  dell'art.  31  del  codice,  il  CNIPA  verifica  le
equivalenze  dichiarate  dal  certificatore  ai  sensi del precedente
comma 3.