Art. 49.


                 Registrazione delle marche generate


  1.  Tutte  le  marche temporali emesse da un sistema di validazione
sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per
un   periodo   non  inferiore  a  venti  anni  ovvero,  su  richiesta
dell'interessato,  per  un periodo maggiore, alle condizioni previste
dal certificatore.
  2.  La  marca  temporale  e' valida per il periodo di conservazione
stabilito o concordato con il certificatore di cui al comma 1.