Art. 50. Richiesta di marca temporale 1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l'inoltro della richiesta di marca temporale. 2. La richiesta contiene l'evidenza informatica alla quale applicare la marca temporale. 3. L'evidenza informatica puo' essere sostituita da una o piu' impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra quelle stabilite ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto. 4. La generazione delle marche temporali garantisce un tempo di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.