Art. 50.


                    Richiesta di marca temporale


  1.   Il   certificatore   stabilisce,   pubblicandole  nel  manuale
operativo,  le  procedure  per  l'inoltro  della  richiesta  di marca
temporale.
  2.   La   richiesta  contiene  l'evidenza  informatica  alla  quale
applicare la marca temporale.
  3.  L'evidenza  informatica  puo'  essere  sostituita da una o piu'
impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra
quelle stabilite ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.
  4.  La  generazione  delle  marche temporali garantisce un tempo di
risposta,  misurato  come  differenza  tra il momento della ricezione
della   richiesta  e  l'ora  riportata  nella  marca  temporale,  non
superiore al minuto primo.