Art. 10.


                Ricevimento della Comunicazione unica


  1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema
informatico del registro delle imprese provvede a:
   a)  verificare  le credenziali di accesso al servizio, nel caso di
presentazione telematica;
   b)  verificare  la  consistenza  e  correttezza  formale  dei file
informatici   in   base  alle  regole  descritte  nel  decreto  della
modulistica;
   c)  verificare  la  consistenza  e  validita' delle firme digitali
apposte;
   d)  verificare  la  correttezza  del  recapito di PEC indicato dal
mittente come casella dell'impresa;
   e)  verificare  la  correttezza  delle chiavi identificative delle
posizioni  dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di
variazione e cessazione;
   f)  verificare  che  i  soggetti  dichiaranti  e  firmatari  della
comunicazione  siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso
gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
   g)  verificare  il  buon  esito  delle  disposizioni  di pagamento
telematico  per  diritti  ed  imposte  ove  richiesti,  nel  caso  di
presentazione telematica.
  2.  Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del
comma  1,  la  Comunicazione  e'  irricevibile  e il sistema notifica
immediatamente   l'informazione   alla   casella  dell'impresa  e  in
opportuna area riservata all'utente nel sito.