Art. 11. Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA 1. Le regole tecniche del colloquio tra i sistemi del registro imprese e dell'Agenzia delle entrate, nelle more della definizione degli accordi di servizio di cui all'art. 15, comma 2, seguono le disposizioni del decreto interministeriale 12 maggio 2004, che disciplina le modalita' di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 2. Il collegamento tra le amministrazioni di cui al comma 1 e' dedicato ed esclusivo, e garantisce la qualita', la sicurezza, la riservatezza e l'immediatezza della transazione nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. I dati della Comunicazione unica, contenente la dichiarazione d'inizio attivita', variazione dati o cessazione ai fini IVA sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese all'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2. 4. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2, rilascia all'ufficio del registro delle imprese che ha trasmesso la dichiarazione una ricevuta contenente la conferma dell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi e in caso d'inizio d'attivita' il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell'eventuale rifiuto. 5. L'ufficio del registro delle imprese invia alla casella dell'impresa richiedente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione e, in caso d'inizio attivita', il codice fiscale e/o la partita IVA.