Art. 11.


         Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA


  1.  Le  regole  tecniche  del  colloquio tra i sistemi del registro
imprese  e  dell'Agenzia  delle entrate, nelle more della definizione
degli  accordi  di  servizio  di cui all'art. 15, comma 2, seguono le
disposizioni  del  decreto  interministeriale  12  maggio  2004,  che
disciplina  le  modalita'  di  presentazione all'ufficio del registro
delle  imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  2.  Il  collegamento  tra  le  amministrazioni di cui al comma 1 e'
dedicato  ed  esclusivo,  e  garantisce la qualita', la sicurezza, la
riservatezza  e  l'immediatezza  della  transazione  nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3.  I  dati  della Comunicazione unica, contenente la dichiarazione
d'inizio  attivita',  variazione  dati  o cessazione ai fini IVA sono
trasmessi  dall'ufficio  del registro delle imprese all'Agenzia delle
entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2.
  4.  L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico
di  cui  al  comma 2, rilascia all'ufficio del registro delle imprese
che ha trasmesso la dichiarazione una ricevuta contenente la conferma
dell'avvenuta  ricezione  dei  dati  trasmessi  e  in  caso  d'inizio
d'attivita'  il  codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero
il motivo dell'eventuale rifiuto.
  5.   L'ufficio  del  registro  delle  imprese  invia  alla  casella
dell'impresa    richiedente   la   ricevuta   attestante   l'avvenuta
presentazione  della  dichiarazione e, in caso d'inizio attivita', il
codice fiscale e/o la partita IVA.