Art. 13. Ricevuta 1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attivita' ai sensi dell'art. 9, comma 3, della decreto-legge n. 7 del 2007. 2. La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma, contenente: a) l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione; b) il numero di protocollo e la data della ricevuta; c) la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e la provincia della sede dell'impresa; d) l'adempimento richiesto; e) gli enti destinatari della comunicazione e il numero di protocollo; f) gli estremi del dichiarante; g) l'indirizzo di PEC dell'impresa; h) l'elenco delle distinte informatiche presenti nella comunicazione. 3. La ricevuta e' inviata alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. 4. Nel caso di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la stampa della ricevuta che e' inviata ai sensi del comma 3.