Art. 13.


                              Ricevuta


  1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta
quale  titolo  per l'avvio dell'attivita' ai sensi dell'art. 9, comma
3, della decreto-legge n. 7 del 2007.
  2. La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dal
conservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura
temporale del momento della firma, contenente:
   a)   l'indicazione   dell'ufficio   del   registro  delle  imprese
destinatario della comunicazione;
   b) il numero di protocollo e la data della ricevuta;
   c)  la  denominazione,  il  codice  fiscale,  la  partita IVA e la
provincia della sede dell'impresa;
   d) l'adempimento richiesto;
   e)  gli  enti  destinatari  della  comunicazione  e  il  numero di
protocollo;
   f) gli estremi del dichiarante;
   g) l'indirizzo di PEC dell'impresa;
   h)   l'elenco   delle   distinte   informatiche   presenti   nella
comunicazione.
  3.  La ricevuta e' inviata alla casella dell'impresa e, nel caso il
richiedente  sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica
del mittente della Comunicazione unica.
  4.  Nel  caso  di  cui  all'art.  9, comma 2, del presente decreto,
l'ufficio  del  registro  delle  imprese  rilascia  la  stampa  della
ricevuta che e' inviata ai sensi del comma 3.